Al Diritto Regionale dei Consumatori è riservato questo ampio capitolo.
Quasi tutte le regioni italiane si sono infatti munite di una legge sull'argomente molti anni prima che il parlamento fosse
obbligato a farlo a livello nazionale, e contariamente alle previsioni degli scettici hanno dato un contributo essenziale allo
sviluppo del consumerismo in Italia.
LE LEGGI REGIONALI SUL DIRITTO DEI CONSUMATORI
Le regioni italiane sono state finora fonti copiose di normative in materia di tutela del consumatore, promulgando fin dagli anni ottanta
numerose leggi che, riconoscendo il fondamentale ruolo in campo economico e sociale dei cittadini, ed i loro fondamentali diritti, si
impegnavano nel compito di promuoverne la tutela (1).
Gran parte delle leggi regionali si poneva obiettivi speculari alle categorie dei diritti fondamentali dei consumatori già indicati nella
risoluzione del Consiglio CEE del 14 aprile 1975, e dichiaravano di attenersi alle funzioni trasferite dallo Stato alle regioni a norma
dell'art. 77 del D.P.R. 616/77 sul decentramento amministrativo, in base al quale si sono voluti attribuire alle regioni a statuto ordinario
compiti legislativi, programmatori e di indirizzo e coordinamento per ciò che attiene all'urbanistica, alla sanità, all'istruzione artigianale
e professionale ed alla tutela di interessi locali relativi a certi settori dell'economia quali agricoltura, foreste, caccia, cave, turismo,
fiere e mercati, trasporti.
Ed è proprio interpretando in modo esteso l'espressione "fiere e mercati" che i consigli regionali e delle province autonome hanno provveduto
a disciplinare i rapporti di consumo (2).
Il ruolo così assunto dalle regioni è stato ed è ancora oggi di primaria importanza, poiché, mentre al governo centrale spetta di tracciare
le linee di indirizzo generale per quanto riguarda:
- A) Le attività produttive e commerciali
- B) L'attività della Pubblica amministrazione
- C) La promozione e la tutela dei diritti dei consumatori
Spetta alle regioni l'incombenza di attuare nei dettagli le norme generali nazionali o comunitarie ed organizzare i servizi di vigilanza,
controllo e repressione.
Altro compito essenziale assunto della regioni, ed in alcuni casi anche previsto statutariamente, è quello della promozione e del
sostegno alle iniziative di Consumer protection, che nella maggioranza dei casi si svolge mediante finanziamenti diretti alle
associazioni più rappresentative, o addirittura, coinvolgendo le stesse in iniziative di tutela preventiva, informazione e controllo.
Caratteristica di tutte le regioni interessate è stata la creazione di un organo collegiale, composto, (a volte in maggioranza) da
rappresentanti dei consumatori, con compiti di consulenza all'attività legislativa, predisposizione di campagne di informazione, coordinamento
degli organismi regionali competenti in materia e formulazione di proposte relative all'igiene ed alla salute degli utenti.
Il riconoscimento ufficiale delle associazioni dei consumatori e del loro ruolo determinante nello sviluppo del tessuto economico e sociale,
effettuato dalle regioni con oltre dieci anni di anticipo rispetto alla legislazione statale, è stato poi un atto fondamentale per lo sviluppo
di una cultura consumerista in Italia, che nonostante le forti opposizioni manifestate dalle categorie economiche e le non poche divisioni
interne tra le stesse associazioni , ha trovato finalmente posto nella legislazione nazionale nel 1998.
BIBLIOGRAFIA:
Il Diritto Regionale dei Consumatori non è stato fin'ora considerato nella sua giusta dimensione. Unici testi a cui fare riferimento sono: -
(1) G. CARPANI, La tutela del consumatore: tendenze di legislazione regionale, in Rivista di diritto e procedura civile, 1991, p. 559 -
(2) G. ALPA, Il diritto dei consumatori, Bari 1995, p. 14. L'autore dà una connotazione negativa a queste leggi, definendole "atti ottativi o
enunciazioni di diritti che non riceverebbero poi concreta tutela a livello regionale e non sarebbero quindi azionabili", mentre invece i risultati
ottenuti sono ben più positivi di quanto si potesse prevedere.
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