ARTICOLO 1
Finalità
1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la tutela dei diritti dei
cittadini come consumatori e utenti di beni e servizi di godimento individuale
o collettivo nel settore privato e pubblico.
2. A tal fine intende rafforzare nella popolazione la tendenza ad un consumo
consapevole. In conformità alle normative comunitarie, alla legislazione
statale e a quella provinciale vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
a) protezione dai rischi per la salute e la sicurezza del consumatore
e dell' ambiente che lo circonda, nonché da tutti i rischi legati
alla fruizione di servizi nel settore privato e pubblico mediante l'incentivazione
di adeguate misure;
b) promozione e attuazione di una politica incentrata sull' informazione,
l' educazione e la sensibilizzazione del consumatore;
c) sostegno delle unioni di consumatori.
ARTICOLO
2
Centro tutela consumatori e utenti
1. La Provincia di Bolzano promuove la creazione di un Centro tutela consumatori
e utenti, al quale aderiscono organizzazioni e associazioni operanti senza
fine di lucro. Possono aderirvi solo organizzazioni e associazioni che
operano esclusivamente nel campo della difesa dei consumatori e utenti
o che, attraverso proprie strutture o sezioni autonome e separate dall'
attività generale dell' organizzazione o dell' associazione, perseguono
finalità rientranti nel campo della tutela degli interessi dei
consumatori e utenti.
2. Il Centro consumatori e utenti ha i seguenti compiti:
a) elaborazione di proposte per il programma annuale delle misure in materia
di sensibilizzazione del consumatore da adottare a cura dei competenti
assessorati provinciali;
b) pubblicazione annuale di una relazione sullo stato della tutela dei
consumatori in Alto Adige e della fruizione dei servizi;
c) informare il consumatore sui meccanismi economici;
d) informare il consumatore sulle possibilità di intervenire in
difesa dei propri interessi;
c) creazione di strutture adeguate, nonché collaborazione con le
istituzioni che prestano un servizio di consulenza per i consumatori;
f) verifiche con le autorità e i rappresentanti del mondo economico
al fine di tutelare e sostenere gli interessi dei consumatori;
g) altri interventi a favore dei consumatori.
ARTICOLO
3
Convenzione
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all' articolo 2 la Provincia
autonoma di Bolzano è autorizzata a stipulare una convenzione con
il Centro tutela consumatori e utenti in quanto associazione di pubblica
utilità . Il Centro consumatori e utenti è tenuto per contro
a presentare un programma delle attività che intende svolgere.
2. Nella convenzione vanno precisate le attività svolte dal Centro
tutela consumatori e utenti, il finanziamento e la durata della validità
.
3. Stabilite le uscite complessive e le prevedibili entrate del Centro
tutela consumatori e utenti, la Giunta provinciale determina il contributo
annuo e si impegna ad anticipare semestralmente la metà del contributo
annuo del Centro.
ARTICOLO
4
Consulta provinciale per la tutela del consumatori e utenti
1. Conformemente alle finalità stabilite all' articolo 1 la Provincia
autonoma di Bolzano istituisce la Consulta provinciale per la tutela dei
consumatori e utenti.
2. La Consulta provinciale ha il compito di:
a) esaminare le proposte di cui all' articolo 2, comma 2, lettera a);
b) esprimere pareri sulla validità delle iniziative o dei programmi
presentati dal Centro tutela consumatori e utenti, nonché elaborare
proposte sull' ammontare e sulle modalità dei contributi da concedere
al Centro:
c) trasmettere alla Giunta provinciale i pareri e le proposte, di cui
alla lettera b);
d) fornire pareri su tutte le altre questioni che emergono in relazione
alla tutela dei consumatori, qualora la Giunta o il Consiglio provinciale
ne facciano richiesta;
c) proporre l' importo complessivo dei mezzi finanziari da destinarsi
nel corso dell' anno alla concessione di contributi a sostegno dei programmi
proposti dal Centro tutela consumatori e utenti.
ARTICOLO
5
Composizione della Consulta
1. La Consulta per la tutela dei consumatori e utenti è costituita
con decreto del Presidente della Giunta provinciale, resta in carica 5
anni ed è composta da:
a) il Presidente della Giunta provinciale o un suo delegato, che la presiede;
b) quattro membri nominati dalla Camera per il commercio, l' industria,
l' artigianato e l' agricoltura;
c) quattro membri nominati dal Centro tutela consumatori e utenti.
2. Ai lavori della Consulta possono assistere i membri della Giunta provinciale,
funzionari o esperti operanti nelle varie materie di competenza, gli intendenti
scolastici o i loro delegati.
3. La Consulta per la tutela dei consumatori e utenti viene convocata
dal Presidente di regola ogni tre mesi. Può inoltre essere convocata
su istanza motivata di almeno un terzo dei componenti. I compiti di segreteria
sono svolti dalla Presidenza della Giunta provinciale.
4. La composizione della Consulta provinciale per la tutela dei consumatori
e utenti deve rispettare la consistenza dei gruppi linguistici, quale
risulta dall' ultimo censimento ufficiale della popolazione, fatta salva
la possibilità di accesso per appartenenti al gruppo linguistico
ladino.
ARTICOLO
6
Informazione - formazione e sensibilizzazione del consumatore
1. Le finalità d' informazione del consumatore di cui all' articolo
1 sono perseguite direttamente dalla Provincia con proprie iniziative
o, indirettamente, con la collaborazione delle Associazioni dei consumatori
riconosciute, utilizzando i mezzi di informazione più idonei, al
fine di informare i cittadini sulle finalità della presente legge.
2. Per l' attività di sensibilizzazione del consumatore di cui
all' articolo 1, la Provincia, nell' ambito delle proprie competenze,
favorisce, d' intesa con le autorità scolastiche e la Consulta
provinciale per la tutela dei consumatori e utenti, l' istituzione di
corsi sulla tutela dei consumatori e utenti, l'inserimento di questa materia
nei programmi didattici e di aggiornamento degli insegnanti, nonché
nella formazione degli adulti. Provvede inoltre alla predisposizione di
supporti scientifici necessari alla realizzazione di tali attività
.
3. Per realizzare le due precedenti finalità il Centro tutela consumatori
e utenti predispone un programma annuale di iniziative che sottopone al
vaglio della Consulta provinciale per la tutela dei consumatori e utenti.
ARTICOLO
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Organo di conciliazione
1. Al fine di comporre controversie tra distributori, produttori e consumatori,
questi ultimi hanno la possibilità di rivolgersi all' organo di
conciliazione.
2. L' organo di conciliazione è composto da 3 membri, ovvero un
rappresentante della categoria economica o del servizio pubblico interessati,
un rappresentante delle associazioni dei consumatori, nonché dal
Presidente, sorteggiato tra i nominati di un elenco all' uopo predisposto.
In base alle norme di un regolamento di esecuzione, da emanarsi con decreto
del Presidente della Giunta provinciale, in questo elenco possono essere
inserite tutte le persone in possesso dei requisiti fissati dal regolamento
stesso, dovendosi trattate in ogni caso di esperti nel campo della tutela
del consumatore.
3. Versato un contributo spese, la cui entità verrà determinata
dal regolamento di esecuzione di cui sopra, le parti avviano il procedimento
davanti all’organo di conciliazione mediante il deposito scritto
dei motivi del reclamo, dopodiché questo avvia un tentativo di
mediazione tra le parti allo scopo di comporre la controversia. Qualora
il tentativo di mediazione dovesse fallire, entro 30 giorni dal deposito
del reclamo viene emesso il lodo, che deve essere motivato ed esprimersi
in merito ai singoli punti indicati nel reclamo.
4. Il lodo è definito e tra le parti ha la stessa validità
giuridica di un contratto. Le parti hanno comunque la facoltà di
ricorrere alla giurisdizione ordinaria.
ARTICOLO
8
Spese
1. Le spese per l' attuazione della presente legge saranno autorizzate
con successivo provvedimento legislativo.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Provincia.
Bolzano, 20 maggio 1992