PROVINCIA DI TRENTO
Legge
Provinciale n. 8 del 21-04-1997
Per la tutela dei consumatori e degli utenti
ARTICOLO 1
Obiettivi
1. La Provincia autonoma di Trento, in conformità alla normativa
della Comunità europea, alla legislazione statale e nell' esercizio
delle proprie potestà riconosce e promuove la tutela dei diritti
e degli interessi dei cittadini in quanto consumatori ed utenti di beni
e di servizi di godimento individuale e collettivo.
2. La Provincia autonoma di Trento persegue in particolare, anche attraverso
l' adeguata consultazione delle rappresentanze dei consumatori, i seguenti
obiettivi:
a) efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del
consumatore, dell' utente e dell'ambiente che lo circonda;
b) efficace protezione contro i pregiudizi recati agli interessi economici
del consumatore;
c) promozione ed attuazione di una politica d' informazione, educazione
e formazione del consumatore, per consentirgli autonome e consapevoli
scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione;
d) tutela degli utenti dei servizi anche al fine di una rappresentazione
delle loro esigenze nelle sedi in cui viene deliberata l' organizzazione
dei servizi stessi;
e) promozione e sviluppo dell' associazionismo tra i consumatori e gli
utenti anche attraverso l'offerta di servizi e l' accesso ai dati.
ARTICOLO 2
Comitato per i problemi di consumo e dell' utenza
1. E' istituito il comitato per i problemi del consumo e dell' utenza,
composto da:a) un rappresentante della Giunta provinciale;
b) tre membri designati dalle associazioni dei consumatori ed utenti secondo
i criteri stabiliti con regolamento di attuazione della presente legge;
c) un membro designato di concerto dalle associazioni provinciali delle
imprese cooperative di consumo;
d) un membro in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, designato in rappresentanza della produzione e della distribuzione;
e) tre membri designati dal Consiglio provinciale, con voto limitato,
da scegliersi tra esperti nei settori merceologici, di igiene alimentare,
di comunicazione di massa e giuridico.
2. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale e dura in carica
cinque anni.
3. Il comitato elegge al proprio interno il presidente e il vicepresidente.
4. Dopo tre assenze consecutive e non previamente giustificate i membri
del comitato decadono automaticamente. I membri decaduti vengono sostituiti
con le medesime modalità di nomina originaria e durano in carica
per il periodo residuo del quinquennio.
5. Svolge le funzioni si segreteria del comitato un funzionario provinciale.
6. Il comitato, entro tre mesi dalla prima seduta, approva un regolamento
per il suo funzionamento con la maggioranza di due terzi dei componenti.
Il regolamento, tra gli altri, disciplina i casi nei quali il comitato
può fare eccezione al principio di pubblicità dei suoi lavori.
7. Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla
normativa provinciale vigente in materia.
8. In prima applicazione il comitato è costituito entro tre mesi
dall' entrata in vigore della presente legge e dura in carica fino al
termine della legislatura in corso.
ARTICOLO 3
Funzione del comitato per i problemi del consumo e dell'utenza
1. Al comitato per i problemi del consumo e dell'utenza sono attribuite
le seguenti funzioni:
a) formula proposte e pareri sui programmi delle iniziative, sui criteri
di concessione dei contributi e sui progetti di legge connessi alla tutela
dei consumatori ed utenti e alla difesa dei loro diritti; esprime inoltre
pareri su ogni altra questione in materia di difesa del consumatore quando
ciò sia richiesto dalla Giunta;
b) promuove, direttamente attraverso proposte alla Giunta provinciale,
attività di studio, indagine e ricerca finalizzati alla realizzazione
degli obiettivi di cui all' articolo 1;
c) esamina l' andamento generale dei prezzi dei prodotti e delle tariffe
dei servizi e formula alla Giunta provinciale proposte di iniziative e
progetti per la tutela dei consumatori;
d) formula proposte idonee a garantire la salute e la sicurezza dei consumatori
e degli utenti; avanza segnalazioni alla Provincia, all' azienda provinciale
per i servizi sanitari e ad eventuali altri enti competenti in materia
di tutela igienica nella produzione e distribuzione dei prodotti alimentari
e di controllo dell' inquinamento e promuove l'effettuazione di analisi
e valutazioni comparate sulla composizione merceologica dei prodotti,
sui loro standard qualitativi, sulla corretta etichettatura e pubblicità
dei prodotti;
e) propone alla Giunta provinciale, d' intesa con le competenti autorità
scolastiche, la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento
per insegnanti e studenti nonché programmi di informazione rivolti
ai consumatori e agli utenti attraverso i quali rendere noti anche i risultati
delle indagini e delle rilevazioni effettuate;
f) trasmette alla Giunta provinciale ed al Consiglio provinciale, entro
il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull' attività svolta nell'
anno precedente;
g) svolge ogni altra funzione demandatagli dalla legge.
2. Per le attività di cui al comma 1 il comitato si avvale della
collaborazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
di centri ed istituti specializzati nonché di enti o associazioni
con i quali la Giunta provinciale può stipulare apposite convenzioni.
3. Il comitato opera ricercando il più proficuo collegamento con
gli organismi e gli uffici che presso gli enti locali della Provincia
perseguono analoghe finalità . A tal fine:
a) valuta prioritariamente, nell' elaborazione dei propri programmi, le
iniziative che coinvolgono gli enti locali;
b) pone la propria esperienza a disposizione degli enti locali che lo
richiedono;
c) promuove la costituzione di una rete integrata di strumenti informativi
nei settori di propria competenza.
ARTICOLO 4
Segnalazioni e reclami
1. Il comitato per i problemi del consumo e dell'utenza riceve segnalazioni
e reclami scritti relativi alla tutela del consumatore proposti da enti,
associazioni, imprese o da comitati di cittadini.
2. Il presidente del comitato esamina gli esposti ricevuti, procede alla
necessaria istruttoria e li sottopone all' esame del comitato che intraprende
le iniziative ritenute necessarie.
ARTICOLO 5
Obblighi di collaborazione
1. Per l' esercizio delle funzioni di cui all' articolo 3, il comitato
per i problemi del consumo e dell'utenza può richiedere la collaborazione
delle strutture organizzative della Provincia e di quelle dell' azienda
provinciale per i servizi sanitari, nonché la consulenza di esperti
nelle materie di proprio interesse.
2. Il comitato può altresì rivolgere quesiti e richiedere
analisi di campione alle strutture sanitarie competenti.
ARTICOLO 6
Informazione ed educazione dei consumatori
1. Per i fini di informazione ed educazione di cui alla presente legge
la Giunta provinciale sentito il comitato per i problemi del consumo e
dell' utenza, approva un programma biennale di iniziative.
2. In particolare la Provincia, nell' ambito delle proprie competenze,
favorisce, d' intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione
di corsi per giovani in età scolare nonché di attività
di formazione degli insegnanti e di educazione permanente.
3. La Provincia cura inoltre la predisposizione dei supporti scientifici
e delle attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività
di cui al comma 2, in collaborazione con gli organismi della scuola e,
eventualmente, con organismi pubblici e privati specializzati.
ARTICOLO 7
Promozione delle associazioni di consumatori ed utenti
1. Al fine di promuovere l' associazionismo tra i consumatori la Provincia
concede contributi alle associazioni di consumatori e utenti che operano
senza fini di lucro e senza rapporti con enti economici esclusivamente
nel campo delle difesa dei consumatori e degli utenti e che, statutariamente,
perseguono comunque finalità rientranti nel campo della tutela
degli interessi dei consumatori e utenti.
2. La Giunta provinciale, sentito il comitato per i problemi del consumo
e dell' utenza, stabilisce con proprio regolamento:
a) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di
contributo, nonché la relative documentazione;
b) le tipologie ed il limite massimo di spesa ammissibile;
c) l' entità massima del contributo concedibile;
d) i criteri per l' elaborazione delle graduatorie delle richieste di
contributo;
e) le modalità di erogazione delle agevolazioni,anche mediante
anticipi;
f) ogni altro elemento necessario per l' attuazione della presente legge.
ARTICOLO 8
Sportello dei consumatori e degli utenti
1. La Provincia favorisce altresì la creazione di uno o più
centri, denominati sportello dei consumatori e degli utenti, da parte
delle associazioni di consumatori ed utenti di cui all' articolo 7, comma
1, anche in forma associata. A tal fine può concedere contributi,
secondo il programma e le modalità da approvarsi, in conformità
a quanto stabilito con il regolamento di cui all' articolo 7, comma 2,
con deliberazione della Giunta provinciale.
2. Il centro ha i seguenti compiti:
a) informare il consumatore sui meccanismi economici e sulle possibilità
di difesa dei propri interessi;
b) promuovere la costituzione di organi di arbitrato, ai sensi del codice
di procedura civile, per la composizione delle controversie in materia
di consumo e di utenza;
c) collaborare con le istituzioni e i rappresentanti del mondo economico
al fine di tutelare e sostenere gli interessi dei consumatori ed utenti;
d) effettuare altri interventi a favore dei consumatori ed utenti.
3. La Provincia può approvare convenzioni con enti, associazioni
o cooperative per la gestione di attività previste dalla presente
legge e in particolare per l' apertura degli sportelli di cui al presente
articolo.
ARTICOLO 9
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale
3 gennaio 1983, n. 3, (Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina
delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevole per
gli acquirenti).
2. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima dell' entrata
in vigore della presente legge sono definiti secondo le procedure previste
dalla legge provinciale richiamata al comma 1.
ARTICOLO 10
Autorizzazioni di spesa
1. Per i fini di cui agli articoli 3, comma 2, 6 e 8, comma 3, è
autorizzata la spesa di lire 20.000.000 di lire a carico dell' esercizio
finanziario 1997. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente
apposito stanziamento con legge di bilancio.
ARTICOLO 11
Riferimento delle spese e copertura degli oneri
1. Agli oneri di cui agli articoli 7 e 8, comma 1, si fa fronte con le
autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all' articolo
4 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 (capitolo 47415).
2. Per il triennio 1997- 1999 alla copertura delle nuove o maggiori spese
derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le
modalità previste nell' allegata tabella A.
ARTICOLO 12
Variazione di bilancio
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per
l' esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997- 1999 di cui
agli articoli 2 e 5 della provinciale 3 febbraio 1997, n. 3, sono introdotte
le variazioni di cui all' allegata tabella B.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Provincia
Trento, 21 aprile 1997
TITOLO DEDOTTO
Copertura degli oneri (art. 11 comma 2) e variazioni di bilancio (art.
12)
PROVINCIA DI TRENTO
Legge Provinciale n. 3 del 3-01-1983
Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni
particolarmente favorevoli per gli acquirenti
TITOLO I
Osservatorio provinciale dei prezzi,
tutela e orientamento dei consumatori
ARTICOLO
1 ABROGATO
Osservatorio provinciale dei prezzi
Nell' ambito dei fini di cui alla legge provinciale 2 giugno 1980, n.
15, nel rispetto della vigente legislazione dello Stato e fatta salva
l' emanazione delle leggi di riforma del sistema di controllo dei prezzi,
viene attivato, nell' ambito della segreteria del Comitato provinciale
prezzi, un osservatorio provinciale dei prezzi finalizzato all' acquisizione
di elementi di conoscenza sulla struttura produttiva e distributiva provinciale,
sul grado di interrelazione di questa con l'economia nazionale, sulle
tecniche e tecnologie di produzione e distribuzione, al fine di determinare,
a scopo conoscitivo, i sistemi di formazione dei prezzi e servizi nei
rispettivi mercati e settori.
A tal fine, ed in particolare per le analisi e le ricerche, possono essere
utilizzati anche i dati forniti e le elaborazioni svolte dagli uffici
di statistica, dai Comuni, dalla Camera di commercio, nonché dai
servizi della Provincia competenti in materia di commercio, turismo, industria,
agricoltura e artigianato.
L' osservatorio provinciale dei prezzi è attivato sulla base di
un programma annuale approvato dal Comitato provinciale dei prezzi entro
il mese di novembre dell' anno precedente sentita la Commissione provinciale
consultiva dei prezzi.
ARTICOLO
2 ABROGATO
Tutela e orientamento dei consumatori
In relazione alle esigenze di pubblico interesse connesse alla tutela
ed orientamento dei consumatori - anche sulla base degli elementi di conoscenza
acquisiti a norma del precedente articolo - il Comitato provinciale prezzi
formula alla Giunta provinciale motivate proposte affinché provveda
ad informare il pubblico, nei modi ritenuti idonei, sulla qualità
dei prodotti e servizi offerti e relativi prezzi.
Il Comitato può altresì proporre alla Giunta provinciale
interventi diretti a migliorare l'efficienza produttiva e distributiva
del sistema economico provinciale allo scopo di contrastare la tendenza
al rialzo dei prezzi.
Ai fini suddetti possono rivolgersi al Comitato le associazioni dei consumatori,
la cooperazione di consumo, le associazioni sindacali e di categoria,
gli enti locali ed i singoli cittadini, qualora ritengano che i prezzi
richiesti per un bene o un servizio non siano corrispondenti alla qualità
o quantità fornite.
Il Comitato provinciale prezzi ha facoltà di svolgere indagini
sulla qualità dei prodotti.
ARTICOLO
3 ABROGATO
Attività di informazione
Per l' attuazione dell' attività di cui al precedente articolo
2, la Giunta provinciale può avvalersi di apporti esterni da definire
tramite apposite convenzioni.
ARTICOLO
4 ABROGATO
Associazioni dei consumatori
Al fine di promuovere l' associazionismo tra i consumatori inteso a favorire
la partecipazione degli utenti al controllo dei prezzi, la Giunta provinciale
può concedere alle associazioni provinciali di consumatori, aventi
personalità giuridica, ai sensi della legge 11 marzo 1972, n. 188,
od a sezioni provinciali di associazioni nazionali, contributi per la
realizzazioni di progetti di attività finalizzati al controllo
dei prezzi ed all'orientamento dei consumatori, purché ritenuti
dal Comitato provinciale prezzi in armonia con gli obiettivi che informano
la propria attività in applicazione anche delle disposizioni recate
dal presente titolo.
La Giunta provinciale determina la misura del contributo per ogni associazione,
sentito il Comitato provinciale prezzi, sulla base di indici di efficacia
dei singoli progetti, della loro compatibilità con altre iniziative
e dell'entità delle risorse delle associazioni.
In relazione alle domande presentate dalle associazioni nel mese di gennaio
di ogni anno, la Giunta provinciale adotta, entro il mese successivo,
un piano delle agevolazioni secondo priorità da stabilire in relazione
ai predetti indici e compatibilità comunque entro l'ammontare delle
spese autorizzate.
Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
1) il progetto di attività con l' indicazione del piano finanziario,
dei tempi di realizzazione e degli elementi per la determinazione degli
indici di efficacia secondo indicazioni elaborate dal servizio della Provincia
competente in materia di commercio;
2) i bilanci preventivi e consuntivi approvati a termini degli statuti
delle singole associazioni, contenenti le previsioni o le risultanze finanziarie
dei progetti.
Le associazioni sono tenute a dare informazioni al servizio della Provincia
competente in materia di
commercio in ordine alla data di inizio della fasi di realizzazione del
progetto e dello stato di attuazione dello stesso trasmettendo, ogni trimestre,
una relazione analitica ove sono evidenziati i costi sostenuti ed i risultati
conseguiti.
I contributi sono erogati in più soluzioni secondo le indicazioni
recate dal provvedimento di concessione, comunque previa presentazione
delle relazioni trimestrali ed in misura proporzionale alle spese pagate
e documentate rispetto a quelle ammesse.
La quota finale di contributo è erogata su presentazione di una
relazione analitica della realizzazione del progetto, della documentazione
delle spese pagate, previo parere favorevole del Comitato provinciale
prezzi.
Qualora i progetti di attività risultino attuati parzialmente o
realizzati in maniera difforme dalle previsioni iniziali a seguito di
specifici accertamenti o della verifica delle risultanze contenute nei
bilanci consuntivi, il contributo è ridotto, rispettivamente revocato,
dalla Giunta provinciale.
ARTICOLO
5 ABROGATO
Norma transitoria
Nella prima applicazione della presente legge, le domande di contributo,
di cui al terzo comma del precedente articolo 4, possono essere presentate
entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO
6 ABROGATO
Norma transitoria
La Giunta provinciale è autorizzata a rimborsare alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento le spese inerenti
l'attività di informazione per i consumatori attuata nell'ambito
della segreteria del Comitato provinciale prezzi, disposte anteriormente
all' entrata in vigore della presente legge, mediante integrazione della
convenzione di cui all' articolo 4 della legge provinciale 2 giugno 1980,
n. 15.
ARTICOLO
7
All' articolo 2 della legge provinciale 2 giugno1980, n. 15, è
aggiunto il punto i) con la seguente dizione:
" i) tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori operanti
sul territorio provinciale.".
TITOLO
II
Disciplina delle vendite presentate
come occasioni particolarmente favorevoli
per gli acquirenti
ARTICOLO 8
Vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli
Le vendite di liquidazione, speciali, di saldi, di fine stagione, di realizzo,
di rimanenze di
magazzino, con sconti o ribassi, a prezzi scontati o ribassati e tutte
le altre che, con sinonimi,
comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia, vengono presentate
come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti sono regolate
dal presente titolo.
Nelle vendite di cui al precedente comma il riferimento, nella presentazione
della vendita o nella pubblicità, a fallimento, a procedure fallimentari
e simili, anche come termine di paragone, è vietato.
Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle vendite disposte
dall' autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.
E' vietato in ogni altra ipotesi, l'uso della dizione "vendite fallimentari".
ARTICOLO
9
Delega alla Camera di commercio
Fino a quando non sarà diversamente disposto, le funzioni amministrative
concernenti l'applicazione del presente titolo sono esercitate - per delega
della Provincia - dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Trento.
La Giunta provinciale può emanare direttive per l'esercizio delle
funzioni amministrative delegate.
In caso di inerzia dell' ente delegato la Giunta provinciale può
invitare lo stesso a provvedere entro un congruo termine decorso il quale,
al compimento del singolo atto, provvede direttamente la Giunta stessa.
ARTICOLO
10
Vendite di liquidazione
Sono considerate vendite di liquidazione quelle forme di vendita al pubblico
con le quali chiunque, munito della prescritta autorizzazione per la vendita
al dettaglio, cerca di esitare in breve tempo tutte le proprie merci,
o gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione
particolarmente favorevole in conseguenza delle seguenti circostanze:
1) cessazione dell' attività commerciale o chiusura di una succursale
dell' azienda;
2) cessione o affitto dell' azienda o di una sua succursale;
3) trasferimento dell' azienda in altri locali;
4) ristrutturazione dell' azienda, intendendosi per tale la trasformazione
o l' ampliamento dei locali o il rinnovo dell' attrezzatura che comunque
comporti
la chiusura dell' esercizio per almeno quindici giorni;
5) cessazione della vendita di determinate merci a seguito di rinuncia
di una o più tabelle merceologiche.
Le vendite di liquidazione sono autorizzate, con provvedimento definitivo,
dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.
ARTICOLO
11
Domanda di autorizzazione
Al fine di ottenere l' autorizzazione ad effettuare una vendita di liquidazione
l' interessato deve dimostrare la sussistenza di almeno una delle circostanze
indicate nel precedente articolo 10, producendo rispettivamente i seguenti
documenti:
1) per la cessazione dell' attività commerciale o per la chiusura
di una succursale dell' azienda: copia dell' atto di rinuncia all' autorizzazione
amministrativa per la vendita al dettaglio presentata al Comune competente;
2) per la cessione o l'affitto dell'azienda o di una sua succursale: copia
dell' atto pubblico o della scrittura privata registrata; la relativa
vendita di liquidazione potrà essere effettuata dal cedente o dal
locatore oppure, in alternativa, dal cessionario o dall' affittuario;
questi ultimi, tuttavia potranno effettuare la predetta vendita soltanto
entro i primi sessanta giorni dalla data di consegna dell'esercizio di
vendita da parte del cedente o del locatore;
3) per il trasferimento dell' azienda in altri locali:
copia dell' autorizzazione rilasciata a tal fine dal Comune competente
ovvero, qualora essa non sia necessaria, copia della comunicazione che
dovrà essere trasmessa al Comune in via preventiva;
4) per la ristrutturazione dell'azienda: copia dei progetti dei lavori
e della concessione edilizia, ove necessari, ovvero copia dei preventivi
di spesa, nonché copia della lettera con la quale l' interessato
comunica al Comune il periodo durante il quale intende effettuare la chiusura
dell' esercizio che, in ogni caso, dovrà iniziare entro il mese
successivo alla vendita di liquidazione;
5) per la rinuncia ad una o più tabelle merceologiche:
copia dell' atto di rinuncia presentata al Comune competente. Il richiedente
deve indicare nella domanda di autorizzazione:
a) l'ubicazione dei locali in cui intende effettuare la vendita;
b) la data di inizio della vendita e la sua durata;
c) le merci poste in vendita distinte per voci merceologiche, con l' indicazione
della quantità e del prezzo praticato per le stesse merci prima
della vendita di liquidazione;
d) la misura dei ribassi praticati per le merci o per i gruppi di merci
posti in vendita.
Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati, oltre alla documentazione
di cui al primo comma, i testi delle dichiarazioni pubblicitarie relative
alla vendita di liquidazione.
Nei casi previsti dai numeri 1), 3) e 5) del primo comma, le autorizzazioni
per la vendita al dettaglio rilasciate ai sensi delle leggi vigenti mantengono
la loro validità per la durata della vendita di liquidazione.
ARTICOLO
12
Termini e modalità di presentazione della domanda
Le domande intese ad ottenere l' autorizzazione ad effettuare una vendita
di liquidazione debbono essere presentate alla Camera di commercio almeno
quindici giorni prima della data di inizio della vendita unitamente alla
documentazione di cui al precedente articolo.
Le domande, nonché i testi delle dichiarazioni pubblicitarie, debbono
essere presentate in duplice copia. Una copia viene trasmessa dalla Camera
di commercio al Comune competente per territorio.
ARTICOLO
13
Divieto di rifornimento di merci
A decorrere dall' inizio delle vendite di liquidazione è vietato
introdurre nei locali e pertinenze del punto vendita interessato ulteriori
merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di
liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate
sia quelle concesse in conto deposito. Le vendite di liquidazione sono
autorizzate per qualsiasi periodo dell' anno e per una durata non superiore
a otto settimane, prorogabili fino a tredici in caso di comprovata necessità.
Fermo quanto disposto dal capo IV del presente titolo, la pubblicità
delle vendite di liquidazione dovrà contenere in ogni caso la dizione
" vendita di liquidazione" e la motivazione per cui essa è
stata autorizzata.
E' vietato effettuare le vendite di liquidazione con il sistema del pubblico
incanto.
ARTICOLO
14
Vendite di fine stagione
Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le vendite di prodotti
di carattere stagionale, di articoli di moda ed in genere di quei prodotti
che siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non vengano
esitati durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo.
ARTICOLO
15
Periodi di effettuazione delle vendite di fine stagione.
Comunicazione alla Camera di commercio
Le vendite di fine stagione o saldi, che devono essere presentate al pubblico
come tali, possono essere effettuate solamente nei periodi compresi tra
l' 1 gennaio ed il 15 febbraio e rispettivamente tra il 15 luglio ed il
31 agosto, e comunque per una durata non superiore a 30 giorni. Nei comuni
ad economia turistica estiva o invernale definiti ai sensi della normativa
concernente l' orario dei negozi, le predette vendite possono svolgersi
in periodi diversi, determinati annualmente dalla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento. Al di fuori dei suddetti
periodi, nessuna vendita può essere presentata come vendita di
fine stagione o saldi. La ditta interessata è tenuta a darne comunicazione
alla Camera di commercio almeno quindici giorni prima, indicando l'ubicazione
dei locali in cui intende effettuare la vendita, la data di inizio della
vendita e la sua durata, la misura dei ribassi praticati per le merci
o per i gruppi di merci posti in vendita, nonché i testi pubblicitari.
La comunicazione di cui al precedente comma deve essere presentata in
duplice copia. Una copia viene trasmessa dalla Camera di commercio al
Comune competente per territorio.
ARTICOLO
16
Vendite promozionali periodi di effettuazione e comunicazione alla Camera
di commercio
Le vendite promozionali, con sconti, ribassi e simili, che vengono presentate
al pubblico come occasioni favorevoli di acquisto, possono essere effettuate
esclusivamente durante i periodi compresi tra l'1 marzo ed il 15 giugno
ed inoltre tra il 15 settembre e l'1 dicembre di ogni anno per tutte le
merci comprese nell' autorizzazione di esercizio.
Nei comuni ad economia turistica estiva o invernale definiti ai sensi
della normativa concernente l'orario dei negozi, le predette vendite possono
svolgersi in periodi diversi, determinati annualmente dalla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.
In ogni esercizio di vendita potrà essere effettuato un numero
imprecisato di vendite promozionali senza superare, tuttavia, il periodo
complessivo di sessanta giorni nell' arco dell' anno solare.
L'azienda commerciale, che intende effettuare una vendita prevista dal
presente articolo, deve darne comunicazione alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura con almeno quindici giorni di anticipo
rispetto all' inizio della vendita medesima, allegando i testi pubblicitari
ed indicando la durata della manifestazione.
Non sono disciplinate dal presente capo le vendite promozionali effettuate
dalle ditte produttrici.
ARTICOLO
17
Pubblicità e accertamento dei prezzi
La pubblicità che faccia diretto o indiretto riferimento ai prezzi
e, contestualmente, all' occasione favorevole d' acquisto, non potrà
in ogni caso essere generica, ma dovrà indicare anche l' entità
o la percentuale dello sconto o del ribasso che sarà effettuato,
rispetto ai normali prezzi di vendita praticati dal venditore prima dell'
inizio della manifestazione pubblicitaria.
I normali prezzi di vendita al dettaglio, praticati dal venditore prima
dell' inizio di qualsiasi tipo di vendita disciplinata dal presente titolo,
possono essere accertati dagli organi di vigilanza anche con apposite
ispezioni all'interno dei negozi al fine di permettere il controllo sulla
veridicità delle asserzioni pubblicitarie di cui al terzo comma
del successivo articolo.
La presente legge non si applica alla pubblicità effettuata esclusivamente
all' interno dei punti di vendita purché la stessa non sia visibile
dall' esterno.
ARTICOLO
18
Asserzioni pubblicitarie e indicazione del prezzo
Le asserzioni pubblicitarie, relative alle vendite disciplinate dal presente
titolo, devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole
per il consumatore, e devono contenere gli estremi delle autorizzazioni
o delle comunicazioni previste dal presente titolo, nonché la durata
della vendita stessa.
Durante le vendite disciplinate dal presente titolo il venditore ha l'obbligo
di indicare, secondo le norme vigenti in materia di pubblicità
dei prezzi, oltre al normale prezzo di vendita di cui al precedente articolo,
anche l' entità dello sconto o del ribasso praticato, scegliendo
uno dei seguenti sistemi:
1) cartellino con doppio prezzo di vendita;
2) percentuale da applicarsi sul normale prezzo di vendita.
Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di
qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica
e alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.
Se nella pubblicità non sono specificate le merci cui si riferiscono
lo sconto o il ribasso, lo sconto o il ribasso medesimi si applicano su
tutte le merci.
ARTICOLO
19
Separazione delle merci
Le merci offerte nelle vendite regolate dal presente titolo debbono essere
separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle che eventualmente
siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; se
tale distinzione non è possibile, queste ultime non potranno essere
offerte in vendita.
Qualora per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita
diversi in rapporto alla varietà degli articoli che rientrano in
tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più
basso e quello più alto escludendo indicazioni generiche. Se viene
indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce merceologica
reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.
Per merci offerte in vendita a " prezzo di costo" o " sottocosto",
si intendono quelle il cui prezzo di vendita è rispettivamente
uguale o inferiore a quello risultante dalla fattura di acquisto, comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto.
ARTICOLO
20
Esaurimento delle merci e vendita per corrispondenza
I prezzi pubblicizzati debbono essere praticati nei confronti di tutti
i compratori, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento
di prodotti, fino ad esaurimento delle merci che formano oggetto della
vendita. L'esaurimento delle merci durante il periodo fissato per la vendita
deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile
da esporre all'esterno dei locali di vendita. Gli organi di vigilanza
possono controllare se le scorte sono effettivamente esaurite.
Le vendite disciplinate dal presente titolo debbono essere effettuate
durante l' orario di apertura dei negozi.
Le comunicazioni alla Camera di commercio previsti agli articoli 15, secondo
comma, e 16, quarto comma, non sono necessarie nel caso di vendita per
corrispondenza su catalogo a norma delle leggi vigenti.
ARTICOLO
21
Vigilanza
I funzionari della Camera di commercio, muniti di apposita tessera di
riconoscimento, e gli altri organi vigilanza hanno facoltà di accedere
agli esercizi di vendita per effettuarvi qualsiasi controllo inerente
all' applicazione del presente titolo. A tal fine essi possono avvalersi
della collaborazione di periti od esperti iscritti nell' apposito ruolo
tenuto presso la Camera di commercio o, in mancanza di altri esperti nei
settori di volta in volta interessati. I periti ed esperti di cui al precedente
comma debbono essere muniti, oltre che di un documento di riconoscimento,
di una lettera di incarico rilasciata dalla Camera di commercio, dalla
quale risulti la ditta nei cui confronti si esercitano i controlli.
ARTICOLO 22
Prodotti per l'alimentazione e per l'igiene della persona e della casa
Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle vendite al dettaglio
dei prodotti dell'alimentazione e dei prodotti per l'igiene della persona
e della casa.
Qualsiasi pubblicità riguardante i prezzi dei prodotti di cui al
primo comma, con qualsiasi mezzo effettuata, deve in ogni caso contenere:
il genere, il tipo, la marca ove esista, il peso o contenuto netto ed
il prezzo.
ARTICOLO
23
Sanzioni amministrative
Chiunque violi le disposizioni contenute nel presente titolo è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire
600.000 a Lire 6.000.000 per le vendite di liquidazione, da Lire 300.000
a Lire 3.000.000 per le vendite di fine stagione, da Lire 150.000 a Lire
1.500.000 per tutte le altre forme di vendita e per le violazioni delle
norme dell' articolo 22.
Nei casi di recidiva il Sindaco, su segnalazione della Camera di commercio,
dispone la chiusura del punto di vendita per un periodo non superiore
ai venti giorni.
Nel caso di ulteriore recidiva nell'effettuazione di una vendita di liquidazione
senza la preventiva autorizzazione il Sindaco, su segnalazione della Camera
di commercio, dispone la revoca dell'autorizzazione amministrativa per
la vendita al dettaglio.
In ogni caso il Sindaco dispone la rimozione immediata, a spese del trasgressore,
della pubblicità non veritiera o comunque non conforme alle disposizione
del presente titolo.
Le sanzioni pecuniarie di cui al primo comma sono irrogate dalla Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, secondo
le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689.
Le somme introitate a titolo di sanzione verranno versate dalla Camera
di commercio, alla fine di ogni anno e comunque non oltre il 31 gennaio
dell'anno successivo, alla Tesoreria provinciale, per essere introitate
nel bilancio della Provincia.
ARTICOLO
24
Rimborso spese
Ai fini del rimborso delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate
del presente titolo si applicano le disposizioni recate dall'articolo
9 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15, intendendo sostituita
la legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 25, con il titolo secondo della
presente legge.
ARTICOLO
25
Disposizioni abrogate
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata
la legge provinciale 27 ottobre1977, n.25, e successive modificazioni,
nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
ARTICOLO 26
I piani comunali previsti dalle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 19 maggio
1976, n. 398, vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono
prorogati fino all'entrata in vigore della nuova legge di disciplina del
settore commerciale e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.
Eventuali modifiche potranno essere apportate ai predetti piani nel rispetto
dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.
TITOLO III
Disposizioni finanziarie
ARTICOLO
27
Rinvio delle autorizzazioni di spesa
Per l' attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 1, 2, 3 e 6,
nonché per la concessione dei contributi di cui all' articolo 4,
si provvede con successiva legge autorizzativa di spesa.
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Provincia.
Trento, 3 gennaio 1983
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