Regione Friuli Venezia Giulia
Legge Regionale n. 16 del 24 maggio 2004
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1 (Finalita' e obiettivi)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi,
dei cittadini in qualita' di consumatori e utenti finali e non professionali di beni e di servizi; promuove,
altresi', la cultura del consumo responsabile, finalizzata alla qualita' della vita di consumatori e utenti
finali, nel rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile del territorio.
2. La Regione, in conformita' alle normative comunitarie, alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle
funzioni ad essa conferite, persegue i seguenti obiettivi:
a) tutela della salute dei consumatori e degli utenti;
b) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza e
l'equita' dei rapporti contrattuali e promuovendo la soluzione delle controversie presso le sedi di
conciliazione; promozione della conoscenza delle banche etiche, del mercato equo e solidale e di
analoghe iniziative mutualistiche;
c) tutela della sicurezza e della qualita' dei prodotti e dei servizi, con attenzione anche alla loro fruibilita'
da parte dei soggetti diversamente abili, e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle istanze
dello sviluppo sostenibile e alla qualificazione dei prodotti; possibilita' di controllo sull'e-commerce;
d) promozione e attuazione di una politica di contrasto alla pubblicita' ingannevole e a prassi
commerciali insidiose, abusive o vessatorie, favorendo la corretta informazione, l'educazione e la
formazione del consumatore e dell'utente, al fine di consentire autonome e consapevoli scelte e
valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione dei beni e dei servizi; con riguardo ai prodotti
extracomunitari, le valutazioni terranno conto della provenienza, delle condizioni di lavoro applicate dai
produttori, dei costi sociali ed ecologici del prodotto;
e) promozione di una politica di collaborazione fra le associazioni di consumatori e di utenti e le
pubbliche amministrazioni, le aziende e gli enti per l'erogazione dei servizi pubblici conformemente a
standard di qualita' ed efficienza;
f) promozione e sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico fra i consumatori e gli
utenti, favorendo l'offerta di servizi e l'accesso ai dati; stimolo all'aggregazione e al coordinamento delle
associazioni tra di loro e con organismi analoghi, anche di altre regioni in ambito nazionale ed europeo,
e all'adozione di iniziative e progetti coordinati o comuni;
g) promozione di interventi di educazione alimentare in collaborazione con il mondo della scuola, rivolti
sia agli studenti che alle famiglie in un'ottica di prevenzione e tutela della salute.
ARTICOLO 2 (Consulta regionale dei consumatori e degli utenti)
1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, istituisce una Consulta regionale
dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta e' nominata con decreto del Presidente della Regione all'inizio di ogni legislatura
regionale e rimane in carica per tutta la durata della stessa. Di essa fanno parte:
a) l'Assessore regionale competente in materia, o suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente del Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario;
c) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5; la
rappresentanza delle associazioni puo' essere aggiornata annualmente, in conseguenza di eventuali
modifiche dell'elenco previste dall'articolo 5;
d) un rappresentante designato da ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della regione.
3. La Consulta invita alle proprie riunioni un rappresentante designato dall'Associazione regionale di
rappresentanza delle cooperative di consumatori del Friuli Venezia Giulia. Possono altresi' essere
invitati i rappresentanti di enti e organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione
del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni
competenti, nonche' esperti delle materie trattate.
4. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), sono corrisposti un'indennita' di presenza e un rimborso
spese la cui misura e' definita, in analogia a quanto previsto per gli organismi simili operanti presso la
Regione, con lo stesso decreto di cui al comma 2.
ARTICOLO 3 (Funzionamento della Consulta)
1. La Consulta, presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il Vice
Presidente fra i rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).
2. La Consulta ha sede presso la Direzione centrale delle attivita' produttive e si avvale, per
l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, delle strutture, del personale e dei mezzi messi a
disposizione dalla Direzione medesima.
3. La Consulta, entro tre mesi dalla prima seduta, approva, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, un regolamento per il suo funzionamento.
ARTICOLO 4 (Funzioni della Consulta)
1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
a) favorisce la soluzione stragiudiziale delle vertenze promuovendo l'attuazione e la fruizione degli istituti
previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura); persegue il coordinamento e l'uniformita' delle procedure
di conciliazione presso gli enti camerali;
b) propone alla Giunta regionale iniziative a tutela di interessi collettivi o diffusi avanti alle autorita'
garanti o di vigilanza, anche regionali, nazionali o europee;
c) formula proposte e promuove l'effettuazione di indagini, studi, ricerche e iniziative finalizzate al
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, preferibilmente avvalendosi dell'Osservatorio dei prezzi
e dei consumi di cui al successivo articolo 9 e degli enti camerali, oppure di centri e istituti specializzati,
preferibilmente pubblici, mediante la stipula di apposite convenzioni con la Regione;
d) dispone indagini sull'andamento dei prezzi, dei prodotti e delle tariffe, preferibilmente avvalendosi
dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi di cui al successivo articolo 9, e formula proposte per
politiche antinflattive;
e) esprime pareri su atti di programmazione, progetti di legge o di regolamenti e su tutte le altre
questioni che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
f) esprime pareri sui criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 alle associazioni dei
consumatori, favorendo le programmazioni pluriennali e il coordinamento delle iniziative;
g) puo' stabilire rapporti di collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione
europea.
ARTICOLO 5 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello
regionale)
1. Presso la Direzione centrale delle attivita' produttive e' istituito l'elenco regionale delle associazioni dei
consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di domanda e
di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno due anni e
possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo
esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza sul territorio
di almeno tre province della regione, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli
abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
d) svolgimento documentato di un'attivita' continuativa nell'ambito della regione nei due anni precedenti;
e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, anche ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, o
conseguita alla commissione di delitto doloso per il quale sia stata irrogata una pena detentiva
superiore a sei mesi, salva la riabilitazione, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di
imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli
stessi settori in cui opera l'associazione;
f) laborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili
conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non lucrative.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita'
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e ogni connessione di interessi con
imprese di produzione o di distribuzione.
4. L'iscrizione nell'elenco e' disposta con decreto del dirigente regionale competente entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta.
5. Il dirigente regionale competente provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'aggiornamento
dell'elenco delle associazioni e al controllo della sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.
6. La perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco o la violazione del divieto
di cui al comma 3 comportano la cancellazione dallo stesso.
ARTICOLO 6 (Programmazione degli interventi)
1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta, approva entro il 30 settembre di ogni anno gli
indirizzi per definire le priorita' di intervento e i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare nell'anno
successivo, nonche' per la concessione dei contributi da assegnare alle associazioni dei consumatori e
degli utenti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1.
2. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 presentano alla Giunta regionale, entro il 30
novembre di ogni anno, le iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo, corredate del
relativo preventivo di spesa, nonche' le domande per ottenere contributi a sostegno della propria
funzionalita' e organizzazione. Nella presentazione o nelle domande va segnalato se siano stati richiesti
o ottenuti per le medesime finalita' altri contributi presso enti pubblici.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione la Giunta regionale, in base
agli indirizzi di cui al comma 1 e alle domande e iniziative pervenute ai sensi del comma 2, approva un
programma annuale nel quale sono fissati l'elenco delle iniziative ammesse ai finanziamenti, le relative
quote di finanziamento e i contributi da erogare per la funzionalita' delle associazioni.
4. Il programma di cui al comma 3 si articola in tre parti:
a) iniziative che la Giunta intende realizzare direttamente;
b) iniziative che la Giunta intende realizzare tramite le associazioni dei consumatori e degli utenti;
c) elenco dei contributi da erogare per la funzionalita' delle associazioni.
5. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi del comma 4, lettera c), non puo' eccedere il 30 per
cento dei fondi disponibili annualmente per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge.
ARTICOLO 7 (Programmi di informazione e di educazione)
1. Al fine di realizzare l'informazione dei consumatori e degli utenti, la Giunta regionale promuove la piu'
ampia collaborazione degli organi di stampa e radiotelevisivi.
2. Per l'attivita' di formazione dei consumatori e degli utenti la Giunta regionale, d'intesa con le autorita'
scolastiche, predispone programmi di educazione al consumo, di educazione alimentare, avendo
riguardo anche alle tematiche relative ai prodotti biologici locali, e di educazione sanitaria per gli
studenti e il personale docente.
3. La Giunta dedica una sezione tematica sui contenuti, sugli istituti, sui contributi e sulle iniziative piu'
significative della presente legge sul sito web della Regione.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale e la Consulta presentano al Consiglio regionale
una relazione sull'attivita' svolta in base al programma di cui all'articolo 6, comma 3. Delle relazioni e'
data la piu' ampia diffusione.
ARTICOLO 8 (Collaborazione con le strutture regionali e le aziende sanitarie locali)
1. Per lo svolgimento della sua attivita' la Consulta puo' avvalersi della collaborazione delle strutture
regionali competenti per materia, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle
Aziende sanitarie locali, richiedendo a queste, in caso di necessita', analisi di laboratorio e accertamenti
attinenti alle materie oggetto della presente legge.
ARTICOLO 9 (Osservatorio dei prezzi e dei consumi)
1. Presso la Direzione delle attivita' produttive viene attivato l'Osservatorio dei prezzi e dei consumi.
L'attivita' dell'Osservatorio, svolta dal Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del
commercio e del terziario, consiste in particolare nel:
a) condurre indagini sull'andamento dei prezzi e dei consumi in generale;
b) condurre indagini sull'andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi alimentari;
c) effettuare verifiche sulla qualita' dei servizi e prove comparate sulla composizione dei prodotti, sugli
standard qualitativi, sui loro prezzi e portare a conoscenza dei consumatori i risultati di tali ricerche;
d) controllare la corretta etichettatura e pubblicita' dei prodotti;
e) esaminare la provenienza dei prodotti, il tipo di tecnologia impiegata (circa un alto o basso consumo
energetico), le materie impiegate (riciclate o di primo impiego), le sostanze inquinanti prodotte durante
la fabbricazione, quelle che saranno prodotte dallo smaltimento, le condizioni di lavoro in cui sono stati
ottenuti.
2. I programmi di attivita' dell'Osservatorio terranno conto delle proposte formulate dalla Consulta.
3. Per lo svolgimento dell'attivita' dell'Osservatorio, la Direzione delle attivita' produttive puo' avvalersi,
anche mediante apposite convenzioni, della collaborazione delle Camere di commercio, dei Comuni, dei
Centri di Assistenza Tecnica per il commercio e l'artigianato, nonche' dell'ISTAT per il tramite del
Servizio regionale della statistica, o di altri enti, di centri di ricerca specializzati, di istituti universitari,
ovvero di esperti dotati di particolare qualificazione tecnico-scientifica.
4. L'Osservatorio trasmette le risultanze delle indagini di cui al presente articolo al Tavolo regionale di
concertazione.
ARTICOLO 10 (Abrogazione)
1. E' abrogato l'articolo 118 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti) della legge
regionale 9 novembre 1998, n. 13; sono fatti salvi gli impegni di spesa assunti sulla base della predetta
norma.
ARTICOLO 11 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalita' di cui agli articoli 1, 6, comma 4, lettera a), e 9 e' autorizzata la spesa di 45.000 euro
per l'anno 2004 a carico dell'unita' previsionale di base 3.3.360.1.499 che si istituisce nello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio 2004, alla funzione
obiettivo n. 3 - programma 3.3 - rubrica n. 360 - spese correnti - con la denominazione <>, con riferimento al capitolo 7000 (1.1.162.2.10.32) che si
istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 360 - Servizio per il
sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario - con la denominazione <>.
2. Per le finalita' di cui agli articoli 1 e 6, comma 4, lettere b) e c), e' autorizzata la spesa complessiva
117.313,96 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per l'anno 2004 e di 36.156,98 euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006 a carico dell'unita' previsionale di base 3.3.360.1.65 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio 2004, la cui denominazione e'
modificata in <>, con riferimento al capitolo
7003 (1.1.142.2.10.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica
n. 360 - Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario - con la
denominazione <>.
3. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 4, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 10.000 euro per l'anno
2004 a carico dell'unita' previsionale di base 52.3.360.1.476 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio 2004, con riferimento al capitolo 9810 del
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento e' elevato di pari importo per l'anno
2004.
4. All'onere complessivo di 172.313,96 euro derivante dai commi 1, 2 e 3, si provvede per 63.843,02
euro per l'anno 2004 mediante prelevamento dall'unita' previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio 2004, con
riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita 99 del prospetto
D2 allegato al documento tecnico) e per 36.156,98 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006
mediante storno dall'unita' previsionale di base 3.3.360.1.65, con riferimento al capitolo 9050 del
documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendo revocata la relativa autorizzazione di spesa
in relazione al disposto di cui all'articolo 10, comma 1.
5. Per gli anni successivi l'entita' della spesa sara' stabilita con la legge finanziaria.
ARTICOLO 12 (Norma transitoria)
1. In prima applicazione la Consulta e' costituita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
Formula Finale: La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi' 24 maggio 2004.
|