Articolo 1
(Finalità)
1.La Regione Liguria riconosce e promuove la tutela dei diritti e degli interessi dei
cittadini in quanto consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e
collettivo.
2.La Regione, in conformità alle normative comunitarie e alla legislazione nazionale e
nell’esercizio delle funzioni ad essa conferite, persegue, anche attraverso l’adeguata
consultazione delle rappresentanze dei consumatori, i seguenti obiettivi:
a)tutela della salute dei consumatori e degli utenti;
b)sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
c)tutela degli interessi economici dei consumatori e degli utenti;
d)promozione ed attuazione di una politica di informazione ed educazione dei consumatori e
degli utenti per consentire autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con
la produzione e la distribuzione;
e)promozione della rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti dei
servizi nelle sedi in cui viene decisa l’organizzazione dei servizi stessi;
f)promozione della collaborazione fra associazioni dei consumatori e degli utenti e
pubbliche amministrazioni per l’organizzazione dei servizi pubblici conformemente a
standard di qualità ed efficienza;
g)promozione e sviluppo dell’associazionismo fra i consumatori e gli utenti.
Articolo 2
Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti
1.È istituito presso la Regione l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
al quale possono essere iscritte le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
a)essere costituite, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno due
anni, e possedere uno statuto che preveda un ordinamento a base democratica e come scopo
esclusivo, senza fine di lucro, la tutela dei consumatori e degli utenti;
b)tenere l’elenco degli iscritti aggiornato annualmente, con l’indicazione delle quote
versate per scopi statutari;
c)svolgere l’attività di tutela dei consumatori e degli utenti, con continuità nell’ambito
regionale, da almeno due anni;
d)avere almeno due sedi operative nel territorio regionale in province diverse;
e)avere un numero di soci non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della Regione
risultanti dall’ultimo censimento.
2.
Il Dirigente della struttura regionale competente approva il modello di domanda di
iscrizione nell’elenco regionale ed i relativi allegati.
3.
Il Dirigente si pronuncia entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Decorso tale
termine senza che sia stato adottato il provvedimento di diniego, la domanda si considera
accolta. Il responsabile del procedimento provvede, nei 10 giorni successivi all’adozione
del provvedimento o al verificarsi del silenzio assenso, alla comunicazione al
destinatario del provvedimento medesimo o dell’avvenuto assenso.
4.
Le associazioni iscritte nell’elenco trasmettono alla struttura regionale competente
entro il 31 ottobre di ogni anno:
a)copia del bilancio dell’anno precedente o del rendiconto con indicazione delle quote
versate dagli associati;
b)una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente;
c)una dichiarazione di permanenza dei requisiti per l’iscrizione.
5.
La perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione o la mancata presentazione della
documentazione di cui al comma 4 comporta la cancellazione dall’elenco.
6.
Il Dirigente della struttura regionale competente, entro il mese di febbraio di ogni
anno, cura la pubblicazione dell’elenco delle associazioni dei consumatori sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria.
7.
Alle associazioni di consumatori e utenti è preclusa ogni attività di promozione o
pubblicità commerciale avente ad oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni
connessione di interessi con imprese di produzione o distribuzione. In tali ipotesi è
disposta la cancellazione dall’elenco.
Articolo 3
Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti
1.È istituito presso la Regione il Comitato regionale per la tutela dei diritti dei
consumatori e degli utenti.
2.Il Comitato è composto da:
a)il Presidente della Giunta regionale o un Assessore a ciò delegato con funzioni di
Presidente;
b)il Dirigente della Struttura regionale competente con funzioni di Vice Presidente;
c)un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti
iscritte nell’elenco regionale e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma
1;
d)un rappresentante designato dall’UNIONCAMERE regionale;
e)un rappresentante designato dall’ANCI regionale;
f)un rappresentante designato dall’URPL;
g)un rappresentante designato dall’UNCEM regionale.
3.Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) è nominato un
supplente.
4.Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
5.Le designazioni devono pervenire alla Regione Liguria entro 30 giorni dalla richiesta e,
trascorso tale termine, il Comitato è nominato qualora le designazioni pervenute
consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive
integrazioni.
6.Il Comitato ha durata fino al novantesimo giorno successivo all’insediamento della nuova
Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale.
7.Ai componenti del Comitato ed agli esperti di cui all’articolo 5, comma 4, spetta il
rimborso delle spese secondo le misure e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti per i
Dirigenti regionali.
Articolo 4
Compiti del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti
1.Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a)esprime pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge e di proposte di legge
nonché sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei
consumatori e degli utenti;
b)formula proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, per l’elaborazione
del piano degli interventi per la tutela del consumatore, di cui all’articolo 6, in
coerenza con le politiche nazionali e comunitarie di settore;
c)favorisce ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche regionali in materia di
tutela dei consumatori e degli utenti assumendo anche iniziative dirette a promuovere la
più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell’ambito delle
autonomie locali;
d)promuove studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei
consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti
e dei servizi;
e)elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
f)favorisce iniziative volte a promuovere il potenziamento dell’accesso dei consumatori e
degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;
g)stabilisce rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altre regioni e
dell’Unione Europea.
2.I pareri di cui alla lettera a) sono espressi entro 20 giorni dalla richiesta. Decorso
inutilmente il termine si prescinde dal parere.
3.La Regione favorisce la qualificazione e l’aggiornamento professionale nelle materie che
riguardano i problemi del consumo e dell’utenza.
Articolo 5
Funzionamento del Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli
utenti
1.Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.
2.Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e il
Comitato delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3.Svolge le funzioni di Segretario un dipendente regionale di categoria non inferiore alla
C.
4.Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, dipendenti
delle strutture regionali interessate, nonché esperti, in relazione alla specificità
degli argomenti trattati.
5.Ai lavori del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto:
a)i Consiglieri regionali;
b)i rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute;
c)i rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori.
6.Il Comitato, entro tre mesi dalla sua costituzione, approva il regolamento interno per lo
svolgimento delle attività.
Articolo 6
Piano degli interventi per la tutela del consumatore
1.La Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, approva
annualmente entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, il piano degli
interventi per la tutela dei consumatori nel quale sono previsti:
a)iniziative e progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti;
b)sportelli di informazione e di assistenza ai cittadini nella loro qualità di consumatori
e di utenti, gestiti da associazioni iscritte nell’elenco regionale.
2.L’attuazione degli interventi di cui al comma 1, da effettuare anche in collaborazione
con enti pubblici e privati, è affidata prioritariamente alle associazioni dei
consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 2.
3.Entro il 30 novembre di ogni anno le associazioni iscritte nell’elenco presentano alla
Regione i progetti e le iniziative che intendono realizzare nell’anno successivo.
4.La Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, entro il 31 marzo,
una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
Articolo 7
Abrogazione
1.La legge regionale 1o luglio 1994 n. 30 (norme per la tutela dei consumatori e degli
utenti) è abrogata.
Articolo 8
Norme transitorie
1.In sede di prima applicazione e fino alla costituzione del Comitato regionale di cui
all’articolo 3 le relative funzioni sono svolte dal Comitato regionale di cui
all’articolo 2 della l. r. 30/1994.
2.Per l’anno 2002 e comunque entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge le
associazioni dei consumatori e degli utenti operanti sul territorio presentano alla
Regione la domanda per l’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 2 e gli
eventuali progetti ed iniziative di cui all’articolo 6, comma 3.
3.Per l’anno 2002 il piano degli interventi di cui all’articolo 6 è approvato entro 90
giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4.Per l’esercizio finanziario 2002 il 50 per cento delle somme stanziate dalla presente
legge è ripartito, quale contributo straordinario, tra le associazioni rappresentate per
l’anno 2001 nel Comitato regionale per i problemi del consumo e dell’utenza di cui
all’articolo 2, comma 2, lettera d) della l. r. 30/1994 e che hanno svolto nell’anno 2001
attività di sportello.
Articolo 9
Norma finanziaria
1.Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo
ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a
Euro 144.607,93 in termini di competenza del capitolo 9520 "Fondo occorrente per far
fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese
correnti per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l’anno finanziario 2001 e aumento di Euro 144.607,93 dello stanziamento in
termini di competenza della U.P.B. 15.101 "Interventi promozionali per il commercio a
tutela dei consumatori" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno
finanziario 2002.
2.Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3.Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3 si provvede con lo stanziamento
iscritto nell’UPB 18.102 "Spesa di funzionamento" dello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Liguria.