REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE N. 1 del 12-01-2000
Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità )
1. La Regione Toscana promuove la tutela dei diritti e degli interessi
individuali e collettivi dei cittadini come consumatori e utenti di beni
e servizi.
2. La Regione Toscana, in conformità alla normativa comunitaria
e statale e nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite, intende orientare
o qualificare i consumi nel perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) tutela della salute dei consumatori e degli utenti;
b) tutela della sicurezza e della qualità dei prodotti, dei servizi
e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle istanze dello
sviluppo sostenibile e alla qualificazione dei prodotti;
c) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli
utenti favorendo la correttezza e l'equità dei rapporti contrattuali
e promuovendo la soluzione delle controversie presso le sedi di conciliazione;
d) promozione dell'educazione e dell'informazione dei consumatori e degli
utenti in funzione di un rapporto socio economico più razionale
con la produzione e la distribuzione;
e) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli
utenti, del loro diritto a essere rappresentati, anche mediante l'istituzione
di strutture di sostegno tecnico - professionale;
f) promozione della collaborazione fra associazioni di consumatori e utenti
e pubbliche amministrazioni, per l'erogazione dei servizi pubblici conformemente
a standard di qualità e di efficienza.
3. Sono fatte salve le disposizioni, nazionali e regionali, adottate al
fine di garantire la tutela dei diritti degli utenti del Servizio Sanitario
Nazionale in attuazione degli articoli 10 e 14 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 come da ultimo modificato dal decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 221.
ARTICOLO 2
(Comitato regionale dei consumatori e degli utenti)
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 la Regione
istituisce il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito
denominato Comitato.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale e rimane in carica per la durata della legislatura. Di esso
fanno parte:
a) il rappresentante della Giunta regionale competente in materia, o un
suo delegato, che lo presiede;
b) dodici membri designati dalle associazioni iscritte nell'elenco di
cui all'articolo 3. Con deliberazione della Giunta regionale è
determinato il numero di membri di provenienza da ciascuna associazione,
tenuto conto della rispettiva rappresentatività e consistenza organizzativa;
c) tre esperti nelle materie oggetto della legge, designati dal Consiglio
regionale con voto limitato.
3. Un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio,
un rappresentante delle associazioni di tutela ambientale riconosciute
facenti parte del Consiglio nazionale per l'ambiente e che siano presenti
in Toscana, un rappresentante delle associazioni nazionali delle cooperative
consumatori operanti in Toscana partecipano in permanenza ai lavori del
Comitato, senza diritto di voto.
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Comitato
entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale della
legislatura e comunque non appena sia stata designata almeno la metà
dei suoi componenti. In tal caso il Comitato è validamente costituito
per lo svolgimento dei suoi compiti.
5. Il Presidente del Comitato è coadiuvato da un vicepresidente
scelto dal Comitato al proprio interno fra i membri designati dalle associazioni
di cui al comma 2 lettera b).
6. Il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti svolge i seguenti
compiti:
a) esprime pareri su atti di programmazione e proposte di legge che coinvolgano
interessi dei consumatori e degli utenti;
b) propone alla Giunta regionale studi e ricerche, gruppi di lavoro, conferenze
ed altre iniziative sui problemi inerenti il consumo, avvalendosi anche
degli istituti di ricerca della Regione;
c) promuove ogni forma di raccordo e collaborazione con analoghi organismi
regionali, nazionali e dell'Unione europea.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissate le procedure
per l'attivazione del Comitato e per il suo funzionamento.
8. Ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 è corrisposta un'indennità
di presenza e un rimborso spese la cui misura è definita con deliberazione
della Giunta regionale in analogia a quanto previsto per gli organismi
simili operanti nella Regione.
ARTICOLO 3
(Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)
1. E' istituito, ai fini della presente legge, presso la Giunta regionale,
l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti,
al quale possono iscriversi le associazioni di consumatori ed utenti che
hanno un'effettiva rappresentanza sociale e organizzativa a livello regionale
e decentrata nel territorio, comprovata dal possesso dei requisiti fissati
con deliberazione della Giunta regionale.
2. Con la stessa deliberazione di cui al comma 1, da approvarsi entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, è stabilito
altresì il procedimento per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco
e per l'aggiornamento annuale dello stesso.
3. Il termine per la prima redazione dell'elenco è il 31 luglio
2000.
4. La Giunta regionale cura la pubblicazione annuale dell'elenco aggiornato
delle associazioni regionali dei consumatori e degli utenti. La perdita
di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione comporta la cancellazione
dell'associazione dall'elenco.
ARTICOLO 4
(Programmazione degli interventi)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previo parere del
Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, approva ogni tre anni
gli indennizzi per definire le priorità di intervento e i criteri
per la scelta delle iniziative da realizzare annualmente, nonché
per l'individuazione dei beneficiari dei contributi da assegnare alle
associazioni dei consumatori, al fine di perseguire gli obiettivi di cui
all'articolo 1.
2. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 presentano alla
Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, le iniziative che
intendono realizzare nell'anno successivo, nonché le domande per
ottenere contributi a sostegno della propria funzionalità e organizzazione.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione
la Giunta regionale, in base agli indirizzi di cui al comma 1 e alle domande
ed iniziative pervenute ai sensi del comma 2, approva un programma annuale
nel quale sono fissati l'elenco delle iniziative ammesse ai finanziamenti,
le relative quote di finanziamento e i contributi da erogare per la funzionalità
delle associazioni.
4. Il programma annuale di cui al comma 3 si articola in tre parti:
a) iniziative che la Giunta intende realizzare direttamente;
b) iniziative che la Giunta intende realizzare tramite le associazioni
dei consumatori e degli utenti;
c) elenco dei contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni.
5. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi del comma 2, per la funzionalità
e l'organizzazione delle associazioni non può eccedere il trenta
per cento dei fondi disponibili annualmente per il finanziamento degli
oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.
ARTICOLO 5
(Informazione del consumatore utente e formazione)
1. La Regione, avvalendosi anche del Comitato regionale dei consumatori
e degli utenti, persegue le finalità di una corretta informazione
del consumatore e dell'utente ricercando la collaborazione degli organi
di stampa e di informazione radio - televisiva e utilizzando altri mezzi
di informazione ritenuti idonei per realizzare la più ampia conoscenza
e sensibilizzazione su aspetti generali e particolari di interesse per
il consumatore e per l'utente.
2. Per l'attività di educazione del consumatore e dell'utente la
Giunta regionale, nell'ambito delle iniziative da realizzare direttamente
di cui all'articolo 4 comma 4 lettera a) anche d'intesa con le autorità
scolastiche e sanitarie e lo stesso Comitato regionale dei consumatori
e degli utenti, predispone programmi di educazione al consumo per il personale
docente, per i giovani in età scolare e nell'ambito dell'educazione
permanente.
3. La Regione, nell'ambito della normativa regionale in materia di formazione
professionale, promuove la qualificazione e l'aggiornamento professionale
di personale tecnico sulle materie che possono efficacemente tutelare
il consumatore e l'utente.
ARTICOLO 6
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno
2000 si fa fronte con le risorse stanziate al cap. 01480 del bilancio
di previsione, con la declaratoria modificata come segue: - cap. 01480
Spese attuazione programma annuale per la tutela e difesa dei consumatori
e degli utenti (articoli 4 e 7 (LR n. 1/2000).
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
ARTICOLO 7
(Norma transitoria)
1. In fase di prima applicazione il piano di cui all'articolo 4 ha efficacia
a decorrere dal 1 gennaio 2001.
2. Il programma per l'anno 2000 delle iniziative finalizzate alla tutela
del consumatore-utente è approvato ai sensi dell'articolo 7 della
Legge Regionale 2 maggio 1985 n. 48.
3. Il Comitato regionale dei consumatori e utenti, previsto dall'articolo
2, in sede di prima applicazione della presente legge è costituito
entro il 31 dicembre 2000. Fino a tale data resta in carica il Comitato
operante all'entrata in vigore della legge.
ARTICOLO 8
(Norma finale)
1. La Legge Regionale 2 maggio 1985 n. 48 "Norme per la tutela del
consumatore - utente" è abrogata, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 7, comma 2.
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