REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 1987 N°34
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta
regionale per l'utenza ed il consumo
ARTICOLO
1
(Finalità ed obiettivi).
1. La Regione Umbria riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale
del cittadino nella sua qualità di consumatore e di utente di beni
e servizi di godimento individuale e collettivo.
2. Essa pertanto opera allo scopo di qualificare ed orientare i consumi
nel rispetto della legislazione nazionale e delle norme della CEE, e nell'
esercizio delle funzioni delegate dallo Stato ai sensi dell' art. 77 del
DPR 24 luglio 1977, n. 616, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) attivazione di tutte le iniziative idonee ad accrescere la qualità
e la fruibilità dei beni e dei servizi, a vantaggio dei cittadini;
b) promozione ed attuazione di una politica di educazione e informazione
del consumatore, per l' instaurazione di un più razionale rapporto
socio - economico con la produzione, la distribuzione ed i servizi a fruizione
collettiva;
c) promozione della formazione dell'operatore economico, nell'ottica di
una esaltazione della professionalità nel settore distributivo
e di un miglioramento della qualità del rapporto con i consumatori
e gli utenti;
d) promozione e sviluppo dell' associazionismo tra i consumatori, per
garantire a ciascun cittadino la partecipazione ai benefici della vita
associata.
3. La Regione Umbria, a tal fine, si avvale della Consulta regionale per
l'utenza ed il consumo di cui al successivo articolo 2.
ARTICOLO
2
(Istituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo).
1. E' istituita la Consulta regionale per l'utenza ed il consumo, presso
la Giunta regionale.
2. La Consulta regionale per l'utenza ed il consumo è l'organismo
consultivo della Regione Umbria, sulle questioni attinenti i problemi
dei consumatori e degli utenti.
3. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale, rimane in carica per la durata della legislatura regionale
ed è composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede;
b) da tre membri esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato
a due;
c) da tre membri nominati dalle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative in campo nazionale;
d) da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a dieci,
designati dai gruppi organizzati di consumatori;
e) da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a dieci,
designati dagli organismi regionali delle associazioni di categoria del
mondo della produzione, della distribuzione e della cooperazione, maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
f) da quattro membri ciascuno dei quali designato, rispettivamente dalle
facoltà di agraria, medicina e chirurgia, veterinaria ed economia
e commercio dell'Università degli studi di Perugia, docenti presso
le stesse facoltà.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente, sono individuati i soggetti di cui alle lett. d) ed e) del
precedente comma, legittimati a designare propri rappresentanti nella
Consulta ed è determinato il numero di membri da attribuire alle
singole associazioni, in proporzione alla loro rappresentatività
.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di
livello non superiore all' VIII.
6. Le sedute della Consulta sono pubbliche.
7. La Consulta è convocata dal presidente almeno una volta ogni
quattro mesi, oltreché ogni qualvolta il presidente lo ritenga
opportuno, o ne riceva richiesta con relativa indicazione dell' ordine
del giorno da almeno un terzo dei suoi componenti.(1)
8. La Consulta adotta un regolamento per il proprio funzionamento.
9. La Consulta può articolare i propri lavori con l'istituzione
di un Comitato esecutivo e di gruppi di lavoro, alle cui sedute possono
partecipare esperti esterni.(1)
ARTICOLO
3
(Compiti della Consulta).
1. La Consulta regionale per l'utenza ed il consumo svolge i seguenti
compiti:
a) formula proposte in materia di difesa dei consumatori ed utenti;
b) propone alla Giunta regionale conduce indagini e rilevazioni sull'andamento
e sulla struttura dei prezzi e dei consumi, con particolare riferimento
a quelli alimentari ed alla erogazione dei servizi pubblici;
c) esprime pareri sui progetti e sulle richieste di contributi regionali
per le attività delle associazioni dei consumatori iscritti all'Albo
regionale;
d) formula proposte e fornisce pareri sui contenuti e sulle modalità
di attuazione dei programmi di informazione su stampa e su emittenti radiotelevisive
pubbliche e private, di cui all' art. 5, predisposti dalla Regione, anche
in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di difesa
dei consumatori ed utenti, iscritte nell'Albo regionale di cui all' art.
7;
e) esprime proposte per il coordinamento degli interventi dei veri organismi
regionali con competenze in materia di difesa dei consumatori e dell'ambiente.(2)
ARTICOLO
3 bis
(Iniziative, indagini, studi e ricerche in materia di tutela dei consumatori)
1. Su proposta della Consulta per l'utenza ed il consumo, la Giunta regionale
assume le iniziative in materia di tutela dei consumatori di cui alle
lettere a), b) dell'art. 3 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34.(3)
e dell'ambiente;
ARTICOLO
4
(Garanzie per la salute e la sicurezza dei consumatori).
1. Gli obiettivi di cui all' art. 1 si attuano mediante il potenziamento,
la vigilanza ed il coordinamento delle attività derivanti dall'applicazione
delle norme che hanno per scopo la salute e la sicurezza dei consumatori
e degli ambienti in cui vivono.
2. Nell'esercizio delle facoltà consentite dalla legge per la tutela
della salute e dell'ambiente, il singolo cittadino può avvalersi
dell'assistenza del Difensore civico regionale.
3. A tal fine le strutture delle ULSS, nell'ambito delle loro competenze,
eseguono analisi a richiesta della Consulta regionale per l'utenza ed
il consumo dei gruppi organizzati di consumatori iscritti all'Albo regionale
di cui all' art. 7 e del Difensore civico.
4. Copia della richiesta di analisi deve essere indirizzata al sindaco
del comune nel cui territorio è eseguito il prelievo del campione.
5. Del risultato delle analisi l'ULSS dà comunicazione, per mezzo
raccomandata, al richiedente e al sindaco del comune nel cui territorio
è eseguito il prelievo del campione. Il risultato delle analisi
è altresì comunicato agli aventi diritto, i quali possono
richiedere la revisione delle analisi stesse.
6. La divulgazione dei risultati delle analisi non è consentita
sino a quando non sia stata effettuata l'eventuale revisione, di cui al
comma precedente.
7. Nel caso in cui l'ULSS non ritenga di poter eseguire le analisi richieste,
è tenuta a fornire agli interessati motivata comunicazione entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
8. E' fatta comunque salva l'attivazione del servizio sanitario regionale
per la tutela della salute e dell'ambiente da parte del singolo cittadino,
ai sensi della legge n. 833 del 1978.
ARTICOLO
5
(Informazione ed educazione).
1. La Regione Umbria nel perseguire la finalità dell'informazione
e dell'educazione del cittadino consumatore ed utente, e della formazione
dell'operatore economico, assume iniziative, in collaborazione con organi
di stampa, mezzi di comunicazione di massa, pubbliche istituzioni, al
fine di realizzare la massima conoscenza delle problematiche dell'utenza
e del consumo, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle dette
tematiche e, d'intesa con l'autorità scolastica, la realizzazione
di iniziative formative per docenti e discenti sulle questioni dell'educazione
al consumo anche nel quadro degli interventi previsti dalla legge regionale
21 ottobre 1981, n. 69.
ARTICOLO
6
(Concessione di contributi alle associazioni di consumatori ed utenti).
1. La Giunta regionale eroga contributi fino a un massimo del trenta percento
di fondi disponibili per l'attività e l'organizzazione delle associazioni
iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 7, su domanda delle associazioni
stesse da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno. I contributi regionali
sono erogati sulla base di criteri e modalità approvati dalla Giunta
regionale, su parere della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo,
con riferimento all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La restante quota del fondo disponibile viene utilizzata per il finanziamento
di specifici progetti di ricerca, secondo le procedure indicate nei commi
successivi.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni dei consumatori di
cui all'art. 7 sono tenute a far pervenire i progetti di ricerca concernenti
la tutela dei consumatori. Tali progetti vanno corredati di una relazione
illustrativa delle finalità e delle modalità attuative del
progetto, del relativo preventivo di spesa, di una relazione concernente
l'attuazione dei progetti approvati nel precedente esercizio e del rendiconto
delle spese sostenute.
4. Entro il 31 marzo, sentito il parere della Consulta regionale per l'utenza
ed il consumo, la Giunta regionale delibera in merito all'assegnazione
dei contributi e comunica la decisione alle associazioni interessate.
5. Per quanto non disposto dalla presente legge, si fa rinvio alla vigente
normativa regionale attuativa della legge 7 agosto 1990, n. 241.(4)
ARTICOLO
6 bis
(Sportello del consumatore).
1. Presso la Giunta regionale è istituito lo "Sportello del
Consumatore".
2. Lo sportello ha lo scopo di fornire, a livello regionale, informazioni,
documentazioni e consulenza su problemi specifici e su problematiche generali
attinenti la tutela dei consumatori.
3. Il servizio è gestito dalle associazioni dei consumatori iscritte
all'Albo regionale di cui all'art. 7, sulla base di una apposita convenzione
con la Regione dell'Umbria.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le associazioni dei consumatori
sono tenute a far pervenire alla Giunta regionale un programma di gestione
del servizio con le iniziative specifiche da attuare nell'ambito dell'attività
dello sportello.
5. La documentazione di cui al comma 4 va corredata da una relazione dettagliata
sull'attività svolta dallo sportello nel precedente esercizio.(5)
ARTICOLO
7
(Albo regionale delle Associazioni di consumatori ed utenti).
1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle associazioni
di consumatori ed utenti che, per gli effetti di cui alla presente legge,
debbono possedere i seguenti requisiti:
a) siano costituite da almeno un anno e dimostrino di aver svolto attività
nell'ambito della tutela dei consumatori e degli utenti;
b) siano presenti con proprie sezioni, in entrambe le province, in almeno
cinque comprensori complessivamente; siano dotate di un organismo direttivo
o esecutivo a livello regionale;
c) assicurino la partecipazione degli iscritti alla vita interna dell'
organizzazione.
2. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento dell'albo.
ARTICOLO
8
(Osservatorio dei prezzi e dei consumi).
1. E' istituito presso la Giunta regionale l'Osservatorio dei prezzi e
dei consumi.
2. Rientra fra i compiti dell'Osservatorio:
a) condurre indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei
consumi;
b) formulare previsioni su probabili sviluppi dei consumi anche ai fini
del controllo dei dati di cui alla lett. a) del comma primo dell' art.
77 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
c) effettuare prove comparate sugli standards qualitativi e sui prezzi,
avvalendosi anche degli enti che dispongano di idonee strutture tecnico
- scientifiche; i risultati di tali prove sono portati a conoscenza dei
consumatori;
d) esaminare l'andamento dei prezzi in materia dei prodotti a prezzi liberi,
sorvegliati o disciplinati.
3. I programmi di attività dell'Osservatorio sono discussi con
la Consulta regionale per l'utenza ed il consumo. Dei risultati dell'attività
dell'osservatorio la Consulta viene periodicamente informata.(1)
4. Per lo svolgimento della propria attività , l'Osservatorio può
avvalersi mediante apposite convenzioni, della collaborazione di enti,
centri di ricerca specializzati o istituti universitari, ovvero, a norma
delle leggi vigenti, di esperti dotati di particolare qualificazione tecnico
- scientifica.
5. Le attività dell'osservatorio sono ricomprese tra quelle di
cui all'art. 4 della legge regionale 30 agosto 1988, n. 35 "Disciplina
dell'intervento pubblico in materia di distribuzione".(1)
ARTICOLO
9
(Notizie sulle attività svolte).
1. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio una relazione
sulle attività svolte dalla Consulta di cui all' art. 2 e dell'
Osservatorio di cui all' art. 8.
ARTICOLO
9 bis
(Indennità e rimborsi).
1. Ai membri della consulta, del comitato esecutivo e dei gruppi di lavoro,
estranei all'Amministrazione regionale, è corrisposto per ogni
giornata di seduta dei rispettivi organi, un gettone di presenza di lire
30.000 lorde ed il rimborso delle spese di viaggio previste dalle vigenti
disposizioni regionali per il proprio personale di più elevato
livello funzionale.(1)
ARTICOLO
10
(Norma finanziaria).
1. All'onere per la corresponsione dei gettoni di presenza e del rimborso
spese di cui all'art. 9bis, si fa fronte con quota dello stanziamento
annuale del cap. 560 iscritto nel Bilancio regionale.
2. All'onere per l'espletamento dei compiti dell'osservatorio dei prezzi
e dei consumi, si fa fronte con lo stanziamento del cap. 5690, denominato
"Interventi promozionali e programmatori della Regione in materia
di commercio", iscritto al Bilancio regionale.
3. Per la concessione di contributi finalizzati per la funzionalità
e l'organizzazione delle associazioni iscritte all'albo e per il finanziamento
di specifici progetti in materia di tutela dei consumatori, è autorizzata,
per l'anno 1996 la spesa di lire 40.000.000, da iscrivere, in termini
di competenza e di cassa, all'esistente cap. 5701 dello stato di previsione
della spesa.
4. Per l'espletamento dei compiti della Regione dell'Umbria, di cui agli
articoli 3bis e 5, è autorizzata per l'anno 1996 la spesa di 20.000.000,
da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 5685 di nuova
istituzione nel Bilancio preventivo regionale (tit. 1 - sez. 10 - rubr.
49 - categ. 4), denominato "Interventi per iniziative, indagini,
studi e ricerche in materia di tutela dei consumatori".
5. Per l'attività dello "Sportello del consumatore" è
autorizzata per l'anno 1996 la spesa di lire 40.000.000, da iscrivere
in ternini di competenza e di cassa al capitolo di nuova istituzione 5702
del Bilancio preventivo regionale (tit. 1 - sez. 10 - rubr. 49 - categ.
5) denominato "Spese di funzionamento dello sportello del consumatore".
A tale capitolo potranno affluire finanziamenti e contributi da parte
di altre Amministrazioni, Enti e Associazioni pubbliche e private.
6. All' onere complessivo di lire 100.000.000 cui ai precedenti commi
3) 4) 5) si fa fronte quanto a lire 20.000.000 mendiante pari riduzione,
sia in termini di competenza dell'esistente cap. 5680 e quanto a lire
40.000.000 per lo stanziamento esistente al precedente cap. 5701.
7. Per gli anni dal 1997 in poi la spesa di cui alla presente legge sarà
annualmente determinata con legge di bilancio a norma del secondo comma
dell' artº 5 della LR 3 maggio 1978, n. 23. Al Bilancio preventivo
regionale dell'anno 1996 sono apportate le seguenti variazioni sia nella
competenza che nella cassa:(Omissis).
ARTICOLO
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(Norme transitorie).
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede
alla costituzione della Consulta regionale per l'utenza ed il consumo
ai sensi dell'art. 2.
2. La Consulta provvede all'approvazione del proprio regolamento entro
60 gg. dal suo insediamento.
3. Per l'esercizio finanziario 1987 le domande di concessione dei contributi
di cui al primo comma dell'art. 6, devono essere presentate entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
(1) Così modificato con legge regionale 14 novembre 1988, n. 44
(2) Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge regionale
12 luglio 1996, n. 17
(3) Articolo aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 12 luglio 1996,
n. 17
(4) Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge regionale
12 luglio 1996, n. 17
(5) Articolo aggiunto dall'art. 4 della legge regionale 12 luglio 1996,
n. 17
(6) Articolo così sostituito dall'art. 5 della legge regionale
12 luglio 1996, n. 17
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