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IL DIRITTO REGIONALE DEI CONSUMATORI



Regione Puglia

REGOLAMENTO REGIONALE 20 novembre 2006, n. 19
"Requisiti, modalità di iscrizione nel Registro, procedure di funzionamento della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti e modalità di attuazione dei Programmi" (Art. 2, comma 3 della legge regionale 15 maggio 2006, n.12)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l' emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004,n.7 " Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 2 della L.R. del 12/5/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia.
- Vista la L.R. 15 maggio 2006 n° 12 - art.2, comma3.
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 1668 del 14 novembre 2006 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge

EMANA

Il seguente Regolamento:
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Oggetto del presente regolamento è l'attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2006, n. 12, d'ora innanzi per brevità citata nel testo come "Legge". Le norme contenute nel presente regolamento disciplinano:
a) i requisiti e le modalità di iscrizione nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato "Registro";
b) le procedure di funzionamento della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, d'ora innanzi per brevità citata nel testo come "CRCU";
c) le modalità di attuazione dei programmi di cui all'art. 4 della legge;
d) le modalità di funzionamento e di gestione dello "Sportello del Consumatore" e dell'Osservatorio prezzi - artt. 5 e 6 della legge.

Art. 2
(Requisiti e modalità di iscrizione nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti).
1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dal Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (CNCU) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata da almeno tre anni;
b) avere avuto nel periodo un radicamento nel territorio pugliese in tutela dei consumatori attestato da idonea documentazione avente data certa (ad es.: rassegna stampa, intestazioni di utenze, presenza in rappresentanza dei consumatori presso enti pubblici o privati, apertura di codice fiscale, ecc.);
c) avere come scopo esclusivo la tutela dei consumatori ed una regolamentazione democratica interna;
d) avere approvato il bilancio o il rendiconto economico annuale riferito alle entrate ed alle uscite degli ultimi tre anni;
e) avere un elenco dei soci regolarmente iscritti, con riferimento ai comuni della Puglia, in regola con la quota di iscrizione, non inferiore allo 0,4 per mille della popolazione regionale residente (4.021.000 ISTAT - censimento 2001)
f) avere una regolare tenuta dei libri contabili previsti in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione;
g) avere una propria sede regionale con documentata attività in favore dei consumatori da almeno tre anni e altre sedi in almeno quattro comuni pugliesi, dislocate in almeno tre provincie, con documentata attività di assistenza e consulenza in favore dei consumatori;
h) avere, in ambito regionale, legali rappresentanti e dirigenti che non abbiano subito condanne penali o che svolgano attività commerciale, di produzione, intermediazione;
i) non svolgere o non aver svolto come associazione attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi, o cointeressenze con imprese di produzione, di distribuzione.
2. Le associazioni interessate all'iscrizione nel Registro devono presentare, entro il 30 settembre di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente regolamento, apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante, con firma apposta nel rispetto del DPR 28.12.2000 n. 445 attestante il possesso dei requisiti indicati al comma 1, allegando altresì:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente nazionale o regionale;
b) relazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante i requisiti indicati e contenente la designazione dei propri rappresentanti, uno effettivo ed uno supplente, per la partecipazione alle riunioni della CRCU;
c) documentazione attestante l'attività svolta suddivisa per anno e per tematiche trattate;
d) dichiarazione relativa al numero di iscritti riferibile ai comuni della Regione Puglia con indicazione dei luoghi ove sono conservati, ed eventualmente riscontrabili, gli elenchi nominativi;
e) copia dei bilanci o rendiconti economici degli ultimi tre anni;
Sono esonerate dagli adempimenti di cui ai punti precedenti d) ed e), le associazioni rappresentative a livello nazionale ed iscritte al CNCU che facciano riferimento a dati relativi alla Regione Puglia in documenti forniti al Ministero allo Sviluppo Economico.
La domanda va compilata utilizzando esclusivamente la modulistica allegata e parte integrante del presente regolamento.

Art. 3
(Autorizzazione regionale)
1. L'iscrizione nel Registro è subordinata all'accertamento, da parte del Settore regionale al Commercio, della sussistenza dei requisiti elencati nel comma 1. dell'art. 2.
2. Il riconoscimento viene rilasciato con atto del dirigente competente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, da pubblicarsi sul BURP.

Art. 4
(Relazione sull'attività svolta)
1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro le associazioni, entro il 30 maggio di ogni anno, devono presentare al Settore Commercio:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante la permanenza dei requisiti indicati al comma 1 dell'art. 2.
b) copia del bilancio o rendiconto economico riferito all'anno precedente ovvero dichiarazione di riferimento ai dati forniti al Ministero allo Sviluppo Economico per il mantenimento dell'iscrizione nel CNCU;
c) relazione sull'attività svolta nel corso del precedente anno;
2. Il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 2 comporta la cancellazione dal registro che avviene con atto del dirigente competente;
3. Le domande di iscrizione da parte di nuove associazioni, a valere per l'anno successivo a quello in corso, devono essere presentate entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 5
(Procedure di funzionamento della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti "CRCU")
1. La CRCU ha sede presso gli Uffici del Settore Commercio, o presso altra idonea sede indicata dalla Regione. Ad essa sono demandati i compiti di cui all'art. 3 della Legge.
A tal fine, per un efficiente espletamento della attività, si provvede a dotare la sede della CRCU di idonee strumentazioni e attrezzature di ufficio.
2. Il Presidente fissa periodicamente il calendario delle riunioni della CRCU e determina, altresì, gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. La CRCU è convocata dal Presidente almeno tre volte l'anno. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti in carica, il Presidente, salvo motivi d'urgenza, convoca la CRCU entro i successivi 15 (quindici) giorni con all'ordine del giorno gli argomenti proposti.
4. Le sedute sono validamente costituite con la presenza, anche per mezzo del sostituto designato, della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
5. La CRCU delibera a maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle decisioni adottate è redatto apposito verbale firmato da chi presiede la seduta e da un componente, individuato di volta in volta tra i partecipanti, con funzioni di segretario.
6. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, anche soggetti pubblici e/o privati esterni, in relazione alle tematiche trattate.
7. La CRCU può costituire, al proprio interno, gruppi di lavoro per l'approfondimento di particolari tematiche o per l'esame di progetti di rilevanza strategica. Detti gruppi possono prevedere anche la partecipazione di organizzazioni e associazioni imprenditoriali.

Art. 6
(Modalità di attuazione dei programmi)
1. Il Settore Commercio, entro il 30 ottobre di ogni anno, predispone un programma annuale di iniziative prioritarie per le azioni mirate al miglioramento della condizione formativa-informativa dei consumatori pugliesi, per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti rientranti nelle finalità di cui all'art. 1 della legge, previo parere consultivo della CRCU, che deve essere formulato entro quindici giorni dalla ricezione.
2. Il programma viene trasmesso alla Giunta regionale nei successivi dieci giorni per la relativa approvazione, ai sensi dell'art. 4 della Legge.
3. Il piano annuale di programmazione per le azioni in favore dei consumatori prevede:
a) l'indicazione delle risorse finanziarie e il loro riparto tra le azioni proposte;
b) i tempi di realizzazione delle attività e degli interventi;
c) le modalità di verifica e di monitoraggio.
4. La G.R. approva il programma anche nel caso in cui la CRCU non ha espresso, o non ha potuto esprimere nei termini consentiti, il proprio parere.

Art. 7
Sportello del consumatore e Osservatorio prezzi
1. La CRCU, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge, formula annualmente al Settore competente, ai fini dell'approvazione, un programma di gestione del servizio "sportello del consumatore". Il programma di gestione deve contenere le modalità operative da attuare nell'ambito dell'attività dello sportello e il relativo piano finanziario da approvarsi con atto del dirigente del Settore Commercio.
2. L'Osservatorio prezzi, di cui all'art. 6 della Legge, istituito presso il Settore Commercio è presieduto dal Dirigente del Settore competente o da un suo delegato, che annualmente predispone, d'intesa con la CRCU, programmi e progetti aventi le seguenti finalità:
a) rendere più trasparente il mercato
b) sviluppare la concorrenza
c) migliorare la possibilità di orientamento del consumatore
d) migliorare la difesa del consumatore e della sua famiglia
3. Tali programmi saranno svolti con le modalità di cui all'art. 6, comma 3 della Legge.
4. Le risorse disponibili per le attività di cui ai commi 1 e 2 sono equitativamente suddivise tra gli adempimenti previsti per lo "Sportello del consumatore" e per l' "Osservatorio prezzi".

Art. 8
Norma finanziaria
1. In fase di prima applicazione e per il corrente esercizio finanziario, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento si fa fronte con le risorse riservate ai sensi dell'art. 7 (norma finanziaria) della L. R. 12/06.
2. Per gli esercizi finanziari futuri si provvederà, in sede di approvazione di bilancio di previsione, nei limiti delle risorse disponibili.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 dello Statuto.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 20 novembre 2006
VENDOLA


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