IL CODICE DI DIRITTO DEI CONSUMATORI
(Artt. da 101 a 127)
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n.206
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229.
Titolo V
EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI
Capo I
Servizi pubblici
Art. 101.
Norma di rinvio
1. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze,
garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso
la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti
della normativa vigente in materia.
2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di
qualita' predeterminati e adeguatamente resi pubblici.
3. Agli utenti e' garantita, attraverso forme rappresentative, la
partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli
standard di qualita' previsti dalle leggi.
4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi
pubblici l'obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di
attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei
servizi.
Parte IV
SICUREZZA E QUALITA'
Titolo I
SICUREZZA DEI PRODOTTI
Art. 102.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul
mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i
prodotti definiti all'articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna
delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito
della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come
obiettivo la sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza
prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente
titolo si applicano unicamente per gli aspetti ed i rischi o le
categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 103,
comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a
108 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono
disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.
6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti
alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.
Art. 103.
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito
all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso
normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del
caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non
presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi,
compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili
nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della
sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti
elementi:
1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua
composizione, il suo imballaggio, le modalita' del suo assemblaggio
e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia
ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura,
delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua
eliminazione, nonche' di qualsiasi altra indicazione o informazione
relativa al prodotto;
4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione
di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori
e degli anziani;
b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla
definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);
c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui
effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle
autorita' pubbliche;
d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella
Comunita' e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante
apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro
segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il
rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non e' stabilito nella
Comunita' o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella
Comunita', l'importatore del prodotto; gli altri operatori
professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui
la loro attivita' possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza
dei prodotti;
e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena
di commercializzazione, la cui attivita' non incide sulle
caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un
prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha gia'
fornito o reso disponibile ai consumatori;
g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e
l'esposizione di un prodotto pericoloso, nonche' la sua offerta al
consumatore.
2. La possibilita' di raggiungere un livello di sicurezza superiore
o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non
costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come
non sicuro o pericoloso.
Art. 104.
Obblighi del produttore e del distributore
1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni
utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti
dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non
sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla
prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non
esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel
presente titolo.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle
caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di
essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere
le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro
del prodotto dal mercato, il richiamo e l'informazione appropriata ed
efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
a) l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio,
dell'identita' e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo
di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa
parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia
giustificata;
b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame
dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi,
nonche' l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al
consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su
richiesta delle competenti autorita' a norma dell'articolo 107. Il
richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a
prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano
necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti
dell'autorita' competente.
6. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio della
sua attivita' per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di
prodotti sicuri; in particolare e' tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto
conoscere la pericolosita' in base alle informazioni in suo possesso
e nella sua qualita' di operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso
sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del
prodotto al produttore e alle autorita' competenti per le azioni di
rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b),
conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare
l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di
cessione al consumatore finale.
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere,
sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori
professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o
altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso
rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano
immediatamente le amministrazioni competenti, di cui
all'articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per
prevenire i rischi per i consumatori.
8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono
almeno:
a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione
del prodotto o del lotto di prodotti in questione;
b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti
interessati;
c) tutte le informazioni disponibili che consentono di
rintracciare il prodotto;
d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i
rischi per i consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attivita', produttori e distributori
collaborano con le Autorita' competenti, ove richiesto dalle
medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi
presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.
Art. 105.
Presunzione e valutazione di sicurezza
1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che
disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro
quando e' conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in
cui il prodotto stesso e' commercializzato e con riferimento ai
requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i
rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa
nazionale, quando e' conforme alle norme nazionali non cogenti che
recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati
dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee a norma dell'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.
3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del
prodotto e' valutata in base alle norme nazionali non cogenti che
recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in
cui il prodotto e' commercializzato, alle raccomandazioni della
Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della
sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di
sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati
della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono
ragionevolmente attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le
Autorita' competenti adottano le misure necessarie per limitare o
impedire l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo
dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la
conformita', pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.
Art. 106.
Procedure di consultazione e coordinamento
1. I Ministeri delle attivita' produttive, della salute, del lavoro
e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle
finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonche' le altre
amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia
alla effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono,
nell'ambito delle ordinarie disponibilita' di bilancio e secondo le
rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio
rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo
operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di
connettivita', in conformita' alle prescrizioni stabilite in sede
comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle
informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti
dall'articolo 107 sono stabiliti in una apposita conferenza di
servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni
di cui al comma 1, convocata almeno due volte l'anno dal Ministro
delle attivita' produttive; alla conferenza partecipano anche il
Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1
di volta in volta competenti per materia.
3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati
raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di
informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare
osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della
distribuzione, nonche' le associazioni di tutela degli interessi dei
consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui
all'articolo 137, secondo modalita' definite dalla conferenza
medesima.
Art. 107.
Controlli
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano
che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero delle
attivita' produttive comunica alla Commissione europea l'elenco delle
amministrazioni di cui al periodo che precede, nonche' degli uffici e
degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su
indicazione delle amministrazioni stesse.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono adottare tra
l'altro le misure seguenti:
a) per qualsiasi prodotto:
1) disporre, anche dopo che un prodotto e' stato immesso sul
mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue
caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o del
consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di
produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e
presso i magazzini di vendita;
2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti
interessate;
3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed
analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale
di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in
determinate condizioni:
1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana,
di adeguate avvertenze sui rischi che esso puo' presentare, redatte
in modo chiaro e facilmente comprensibile;
2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive,
in modo da renderlo sicuro;
c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per
determinati soggetti:
1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente
ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la
pubblicazione di avvisi specifici;
d) per qualsiasi prodotto che puo' essere pericoloso:
1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei
controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del
prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo;
2) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del
prodotto o di un lotto di prodotti gia' commercializzati agli
obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi
sia un rischio imminente per la salute e l'incolumita' pubblica;
e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le misure
necessarie a garantire l'osservanza del divieto;
f) per qualsiasi prodotto pericoloso gia' immesso sul mercato
rispetto al quale l'azione gia' intrapresa dai produttori e dai
distributori sia insoddisfacente o insufficiente:
1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e
l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I
costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove cio' non sia
in tutto o in parte possibile, a carico del distributore;
2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i
produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e
la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono
posti a carico dei produttori e dei distributori.
3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le
amministrazioni di cui all'articolo 106 intraprendono le azioni
necessarie per applicare, con la dovuta celerita', opportune misure
analoghe a quelle previste al comma 2, lettere da b) a f), tenendo
conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui
all'allegato II.
4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a
quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle
lettere d), e) e f), tenendo conto del principio di precauzione,
agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo
proporzionato alla gravita' del rischio.
5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate
sulla base del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per
la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria
dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi
imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione
di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore.
6. Per le finalita' di cui al presente titolo e senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni di cui
all'articolo 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione
dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno
accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal
sistema RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme e
le facolta' ad esse attribuite dall'ordinamento.
7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare,
rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della
prima immissione in commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora cio' sia
necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare
i rischi derivanti dal prodotto stesso.
8. Per armonizzare l'attivita' di controllo derivante dal presente
titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di
sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero
dell'interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' degli
organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli
interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche
esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari
derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente
titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanita' marittima, aerea
e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e,
comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i
soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non divulgare le
informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto
professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla
tutela della salute o della pubblica o privata incolumita'.
Art. 108.
Disposizioni procedurali
1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 107 che limita
l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il
richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei
termini e delle Autorita' competenti cui e' possibile ricorrere e
deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o
per la pubblica o privata incolumita', prima dell'adozione delle
misure di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve
essere consentito di partecipare alla fase del procedimento
amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i
propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono
presentare all'Autorita' competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in
seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa
dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare
al procedimento.
Art. 109.
Sorveglianza del mercato
1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato, volta a
garantire un elevato livello di protezione della salute e della
sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui
all'articolo 106, anche indipendentemente dalla conferenza di
servizi, assicurano:
a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di
programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di
rischi, nonche' il monitoraggio delle attivita' di sorveglianza,
delle osservazioni e dei risultati;
b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche
relative alla sicurezza dei prodotti;
c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle
attivita' di controllo e della loro efficacia, come pure, se del
caso, la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza
messa in opera.
2. Le Amministrazioni di cui all'articolo 106 assicurano, altresi',
la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri
interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attivita'
di controllo e sorveglianza. Le modalita' operative di cui al
presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi.
3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l'attivita' di
cui al comma 2 vanno rese note in sede di conferenza di servizi
convocata dopo la data di entrata in vigore del codice. In quella
sede sono definite le modalita' per informare i consumatori e le
altre parti interessate delle procedure di reclamo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 110.
Notificazione e scambio di informazioni
1. Il Ministero delle attivita' produttive notifica alla
Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i
provvedimenti di cui all'articolo 107, commi 2, lettere b), c), d),
e) e f), e 3, nonche' eventuali modifiche e revoche, fatta salva
l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura
di notifica.
2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori,
adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la
commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un rischio
grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea
secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto
dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all'allegato II.
3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene
limitato al territorio nazionale, il Ministero delle attivita'
produttive procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni
competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il
provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un
interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati
membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio
nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti
adottati dalle amministrazioni competenti di cui all'articolo 106
devono essere comunicati tempestivamente al Ministero delle attivita'
produttive; analoga comunicazione deve essere data a cura delle
cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali,
relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a
carattere definitivo, emanati dagli stessi nell'ambito degli
interventi di competenza.
5. Il Ministero delle attivita' produttive comunica
all'amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate
dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un
rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi
Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti
giorni, dell'adozione di provvedimenti idonei. E' fatto salvo il
rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione
della Commissione europea.
6. Le Autorita' competenti assicurano alle parti interessate la
possibilita' di esprimere entro un mese dall'adozione della decisione
di cui al comma 5, pareri ed osservazioni per il successivo inoltro
alla Commissione.
7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell'Unione europea di
prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a
meno che la decisione non disponga diversamente.
Art. 111.
Responsabilita' del produttore
1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in
materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi.
Art. 112.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore o
il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in
violazione del divieto di cui all'articolo 107, comma 2, lettera e),
e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da
10.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore
che immette sul mercato prodotti pericolosi, e' punito con l'arresto
fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il produttore o
il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma
dell'articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d),
numeri 1) e 2), e' punito con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta
collaborazione ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 107, comma 2, lettera a), e' soggetto alla sanzione
amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le
disposizioni di cui all'articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il
distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104,
commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro.
Art. 113.
Rinvio
1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con
riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a
specifici standard di sicurezza.
2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i
controlli di competenza.
Titolo II
RESPONSABILITA' PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
Art. 114.
Responsabilita' del produttore
1. Il produttore e' responsabile del danno cagionato da difetti del
suo prodotto.
Art. 115.
Prodotto
1. Prodotto, ai fini del presente titolo, e' ogni bene mobile,
anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l'elettricita'.
Art. 116.
Responsabilita' del fornitore
1. Quando il produttore non sia individuato, e' sottoposto alla
stessa responsabilita' il fornitore che abbia distribuito il prodotto
nell'esercizio di un'attivita' commerciale, se ha omesso di
comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla
richiesta, l'identita' e il domicilio del produttore o della persona
che gli ha fornito il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il
prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole
approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere
l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non e'
stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto
puo' effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima
udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo
giustificano, puo' fissare un ulteriore termine non superiore a tre
mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.
5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore puo'
essere chiamato nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di
procedura civile e il fornitore convenuto puo' essere estromesso, se
la persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione.
Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto puo' chiedere la
condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla
chiamata in giudizio.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto
importato nella Unione europea, quando non sia individuato
l'importatore, anche se sia noto il produttore.
Art. 117.
Prodotto difettoso
1. Un prodotto e' difettoso quando non offre la sicurezza che ci si
puo' legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze,
tra cui:
a) il modo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione, la
sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le
avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto puo' essere ragionevolmente
destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono
ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non puo' essere considerato difettoso per il solo
fatto che un prodotto piu' perfezionato sia stato in qualunque tempo
messo in commercio.
3. Un prodotto e' difettoso se non offre la sicurezza offerta
normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.
Art. 118.
Esclusione della responsabilita'
1. La responsabilita' e' esclusa:
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il
produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita
o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, ne' lo
ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attivita'
professionale;
d) se il difetto e' dovuto alla conformita' del prodotto a una
norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al
momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto,
non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o
di una materia prima, se il difetto e' interamente dovuto alla
concezione del prodotto in cui e' stata incorporata la parte o
materia prima o alla conformita' di questa alle istruzioni date dal
produttore che la ha utilizzata.
Art. 119.
Messa in circolazione del prodotto
1. Il prodotto e' messo in circolazione quando sia consegnato
all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche
in visione o in prova.
2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al
vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o
all'utilizzatore.
3. La responsabilita' non e' esclusa se la messa in circolazione
dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato
specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale
giudiziario all'atto del pignoramento o con atto notificato al
creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice
dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.
Art. 120.
Prova
1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la
connessione causale tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la
responsabilita' secondo le disposizioni dell'articolo 118. Ai fini
dell'esclusione da responsabilita' prevista nell'articolo 118,
comma 1, lettera b), e' sufficiente dimostrare che, tenuto conto
delle circostanze, e' probabile che il difetto non esistesse ancora
nel momento in cui il prodotto e' stato messo in circolazione.
3. Se e' verosimile che il danno sia stato causato da un difetto
del prodotto, il giudice puo' ordinare che le spese della consulenza
tecnica siano anticipate dal produttore.
Art. 121.
Pluralita' di responsabili
1. Se piu' persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono
obbligate in solido al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri
nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a
ciascuno, dalla gravita' delle eventuali colpe e dalla entita' delle
conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene
in parti uguali.
Art. 122.
Colpa del danneggiato
1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il
risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del
codice civile.
2. Il risarcimento non e' dovuto quando il danneggiato sia stato
consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e
nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa
e' parificata alla colpa del danneggiato.
Art. 123.
Danno risarcibile
1. E' risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal
prodotto difettoso, purche' di tipo normalmente destinato all'uso o
consumo privato e cosi' principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose e' risarcibile solo nella misura che ecceda la
somma di euro trecentottantasette.
Art. 124.
Clausole di esonero da responsabilita'
1. E' nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente,
nei confronti del danneggiato, la responsabilita' prevista dal
presente titolo.
Art. 125.
Prescrizione
1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno
in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del
danno, del difetto e dell'identita' del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia
a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe
dovuto avere conoscenza di un danno di gravita' sufficiente a
giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.
Art. 126.
Decadenza
1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci
anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione
europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il
danno.
2. La decadenza e' impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo
che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito
in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da
parte del responsabile.
3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei
responsabili non ha effetto riguardo agli altri.
Art. 127.
Responsabilita' secondo altre disposizioni di legge
1. Le disposizioni del presente titolo non escludono ne' limitano i
diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni
cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre
1962, n. 1860, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti
messi in circolazione prima del 30 luglio 1988.
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