IL CODICE DI DIRITTO DEI CONSUMATORI
(Artt. da 128 a 146)
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n.206
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229.
Titolo III
GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA' E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI
CONSUMO
Capo I
Della vendita dei beni di consumo
Art. 128.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di
vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini
ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di
somministrazione nonche' quelli di appalto, di opera e tutti gli
altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di
consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare,
tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo
altre modalita' dalle autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai
notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in
un volume delimitato o in quantita' determinata;
3) l'energia elettrica;
b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o
privata che, nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o
professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un
venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore
senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato,
sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo,
qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella
dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita';
d) riparazione: nel caso di difetto di conformita', il ripristino
del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di
beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo,
limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.
Art. 129.
Conformita' al contratto
1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni
conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se,
ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello
stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e
possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al
consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene
dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente
aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle
dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni
fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o
rappresentante, in particolare nella pubblicita' o
sull'etichettatura;
d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal
consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del
venditore al momento della conclusione del contratto e che il
venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della
conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del
difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il
difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal
consumatore.
4. Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di
cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa,
dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva
conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il
momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile
al consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata
influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta
installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di
conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto
di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua
responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui
il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da
questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle
istruzioni di installazione.
Art. 130.
Diritti del consumatore
1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per
qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna
del bene.
2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al
ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante
riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad
una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto,
conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di
riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi,
salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o
eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente
oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli
in confronto all'altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di
conformita';
b) dell'entita' del difetto di conformita';
c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere
esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro
un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli
inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e
dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi
indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con
riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano
d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua
riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una
delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o
eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla
sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha
arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da
restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo'
offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i
seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia gia' richiesto uno specifico
rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie
conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al
comma 6, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio
alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia gia' richiesto uno specifico
rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla
scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformita' di lieve entita' per il quale non e'
stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della
riparazione o della sostituzione, non da' diritto alla risoluzione
del contratto.
Art. 131.
Diritto di regresso
1. Il venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del
consumatore a causa di un difetto di conformita' imputabile ad
un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente
venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di
qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto
contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal
consumatore, puo' agire, entro un anno dall'esecuzione della
prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
Art. 132.
Termini
1. Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando
il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni
dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130,
comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro
il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La
denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto
l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita'
che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero
gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la
natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente
occultati dal venditore si' prescrive, in ogni caso, nel termine di
ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia
convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere
sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purche' il difetto
di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e
prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
Art. 133.
Garanzia convenzionale
1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le
modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella
relativa pubblicita'.
2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti
previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia
impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli
elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e
l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta
e il domicilio o la sede di chi la offre.
3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile
per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri
non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e
4, rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad
avvalersene ed esigerne l'applicazione.
Art. 134.
Carattere imperativo delle disposizioni
1. E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore
del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in
modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La
nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere
rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata
della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo,
del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore
ad un anno.
3. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo
l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese
extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della
protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto
presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato
membro dell'Unione europea.
Art. 135.
Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni del presente capo non escludono ne' limitano i
diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme
dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le
disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita.
Parte V
ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
Titolo I
LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE
Art. 136.
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
1. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive il
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito
denominato: "Consiglio".
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della
struttura e del personale del Ministero delle attivita' produttive,
e' composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e
degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un
rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed e' presieduto dal
Ministro delle attivita' produttive o da un suo delegato. Il
Consiglio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, e dura
in carica tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle
associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni
nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere
invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni
di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie
economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni
competenti, nonche' esperti delle materie trattate.
4. E' compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti
normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e
degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e
degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche
comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del
consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo
della qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni
presso i consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento
dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia
previsti per la soluzione delle controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le
politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori
e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la
piu' ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli
utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente
convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui
partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi
dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati
di altri Paesi e dell'Unione europea;
h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficolta',
impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni
in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle
pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal
predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione
pubblica e l'Ufficio per l'attivita' normativa e amministrativa di
semplificazione delle norme e delle procedure.
Art. 137.
Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale
1. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito
l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da
comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle
prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che
sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo
esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di
lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con
l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per
gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della
popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque
regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore
allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli
articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle
uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta
dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di
contabilita' delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni
precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna,
passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione
medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di
imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi
in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera
l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa
ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per
oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di
interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministero delle attivita' produttive provvede annualmente
all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche
le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti
esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche
costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche' con un numero di
iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della
regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui agli
articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
6. Il Ministero delle attivita' produttive comunica alla
Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche
degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonche' i relativi
aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti
legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione
europea.
Art. 138.
Agevolazioni e contributi
1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con
le modalita' ed i criteri di graduazione definiti con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attivita'
editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui
all'articolo 137.
Titolo II
LE AZIONI INIBITORIE E L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA
Art. 139.
Legittimazione ad agire
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad agire a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti.
Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono
legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi
collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal
presente codice, nonche' dalle seguenti disposizioni legislative:
a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e legge 30 aprile 1998, n. 122,
concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;
b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato
dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre
1999, n. 362, concernente la pubblicita' dei medicinali per uso
umano.
2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le
organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed
inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni
inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, possono
agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalita' di cui
all'articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i
consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte
sul territorio dello Stato.
Art. 140.
Procedura
1. I soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati ad agire a
tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti
richiedendo al tribunale:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi
dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli
effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la
pubblicita' del provvedimento puo' contribuire a correggere o
eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni di cui al comma 1, nonche' i soggetti di cui
all'articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al
giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio, a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge
29 dicembre 1993, n. 580, nonche' agli altri organismi di
composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie
in materia di consumo a norma dell'articolo 141. La procedura e', in
ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e
dal rappresentante dell'organismo di composizione extragiudiziale
adito, e' depositato per l'omologazione nella cancelleria del
tribunale del luogo nel quale si e' svolto il procedimento di
conciliazione.
4. Il tribunale, in composizione monocratica, accertata la
regolarita' formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con
decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo
esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere proposta
solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le
associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto
responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei
consumatori e degli utenti.
6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del
comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato
in giudizio ai sensi del comma 1, puo' attivare la procedura di
conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l'azione
giudiziale da avviarsi o gia' avviata. La favorevole conclusione,
anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene
valutata ai fini della cessazione della materia del contendere.
7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1
il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi
stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio,
dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di
denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno
di ritardo rapportati alla gravita' del fatto. In caso di
inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione
di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con
procedimento in camera di consiglio affinche', accertato
l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro.
Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle
attivita' produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei
consumatori.
8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione
inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a
669-quaterdecies del codice di procedura civile.
9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza,
sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni
di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni
individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime
violazioni.
10. Per le associazioni di cui all'articolo 139 l'azione inibitoria
prevista dall'articolo 37 in materia di clausole vessatorie nei
contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del
presente articolo.
11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi
dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 80.
12. Restano salve le procedure conciliative di competenza
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui
all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 141.
Composizione extragiudiziale delle controversie
1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono
avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione
delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica.
2. Il Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con il
Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea l'elenco
degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in
materia di consumo che si conformano ai principi della
raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998,
riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo
e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile
2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali
che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie
in materia di consumo. Il Ministero delle attivita' produttive,
d'intesa con il Ministero della giustizia, assicura, altresi', gli
ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del
Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01,
relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
3. In ogni caso, si considerano organi di composizione
extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli
costituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei
consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano
alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Il consumatore non puo' essere privato in nessun caso del
diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della
procedura di composizione extragiudiziale.
Parte VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 142.
Modifiche al codice civile
1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, l469-quater, 1469-quinquies e
1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal seguente:
"Art. 1469-bis
Contratti del consumatore
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del
consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre
disposizioni piu' favorevoli per il consumatore.".
Art. 143.
Irrinunciabilita' dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono
irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le
disposizioni del codice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una
legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono
comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste
dal codice.
Art. 144.
Aggiornamenti
1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie
dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica,
integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in
esso contenute.
Art. 145.
Competenze delle regioni e delle province autonome
1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio delle proprie
competenze legislative in materia di educazione e informazione del
consumatore.
Art. 146.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
224, cosi' come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 25, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per
danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge
16 aprile 1987, n. 183;
b) la legge 10 aprile 1991, n. 126, cosi' come modificata dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante norme per l'informazione del
consumatore;
c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante
attuazione della direttiva 85/577/CEE, in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali;
d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante
attuazione della direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicita'
ingannevole e comparativa;
e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, cosi' come
modificato dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, recante attuazione della
direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti
"tutto compreso";
f) la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti, cosi' come modificata dalla
legge 24 novembre 2000, n. 340, dal decreto legislativo 23 aprile
2001, n. 224, e dall'articolo 11 della legge 1° marzo 2002, n. 39,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
comunitaria 2001, sono fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 7, con riferimento alle attivita' promozionali del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui
all'articolo 136 e alle agevolazioni di cui all'articolo 138;
g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427, recante
attuazione della direttiva 94/47/CE, concernente la tutela
dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi
all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili;
h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185, recante
attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza;
i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63, recante
attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva
87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
l) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante
attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva
84/450/CEE, in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;
m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante
attuazione della direttiva 98/6/CE, relativa alla protezione dei
consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;
n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante
attuazione della direttiva 98/27/CE, relativa a provvedimenti
inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante
attuazione della direttiva 2001/95/CE, relativa alla sicurezza
generale dei prodotti;
p) il comma 7 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
q) il comma 9 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore
del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59;
r) commi 4 e 5 dell'articolo 125 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies,
1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice
civile;
t) la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche
all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in
materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi
di comunicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano
abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.
903, recante attuazione della direttiva 79/581/CEE, relativa alla
indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della
protezione dei consumatori;
b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante
attuazione della direttiva 88/315/CEE, concernente l'indicazione dei
prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei
consumatori;
c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante
attuazione della direttiva 88/314/CEE, concernente l'indicazione dei
prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei
consumatori;
d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante
attuazione della direttiva 92/59/CEE, relativa alla sicurezza
generale dei prodotti.
Allegato I
Servizi finanziari di cui all'articolo 51, comma 1, lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva
93/22/CEE, i servizi di societa' di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attivita' che beneficiano del
riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato della seconda
direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attivita' di assicurazione e
riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
Allegato II
(previsto dall'articolo 107, comma 3)
(riproduce l'allegato II della direttiva 2001/95/CE)
PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPEX DELLE LINEE GUIDA PER LE
NOTIFICHE
1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione
dell'articolo 3, comma 1, lettera e), che presentano un rischio grave
per la salute e la sicurezza dei consumatori. I prodotti farmaceutici
previsti nelle direttive 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 novembre 2001, e 2001/82/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sono esclusi dall'applicazione
del RAPEX.
2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di
informazioni in presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui
al punto 8 definiscono criteri specifici per l'individuazione di
rischi gravi.
3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma
dell'articolo 12 forniscono tutte le precisazioni disponibili. In
particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite dalle
linee guida di cui al punto 8 e almeno:
a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;
b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una
sintesi dei risultati di qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e
delle loro conclusioni che permettano di valutare l'importanza del
rischio;
c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se
del caso;
d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla
distribuzione del prodotto, in particolare sui Paesi destinatari.
Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale
formulario tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee
guida di cui al punto 8.
Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 e'
intesa a limitare la commercializzazione o l'uso di una sostanza
chimica o di un preparato chimico, gli Stati membri forniscono quanto
prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti dati della
sostanza o del preparato in questione e dei sostituti conosciuti,
qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre
gli effetti previsti del provvedimento sulla salute e la sicurezza
dei consumatori, nonche' la valutazione del rischio effettuata in
conformita' dei principi generali di valutazione dei rischi delle
sostanze chimiche di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del
regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel
caso di sostanze esistenti o all'articolo 3, paragrafo 2, della
direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, nel caso
di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono i
particolari e le procedure relativi alle informazioni richieste a
tale riguardo.
4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtu'
dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio
grave, prima di decidere in merito a eventuali provvedimenti informa
la Commissione, entro un termine di quarantacinque giorni, se intende
confermare o modificare tale informazione.
5. La Commissione verifica, nel piu' breve tempo possibile, la
conformita' con le disposizioni della direttiva delle informazioni
ricevute in base al RAPEX e, qualora lo ritenga necessario ed al fine
di valutare la sicurezza del prodotto, puo' svolgere un'indagine di
propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli Stati
membri devono fornire alla Commissione nella misura del possibile, le
informazioni richieste.
6. Ricevuta una notifica a norma dell'articolo 12, gli Stati membri
sono invitati ad informare la Commissione, entro e non oltre il
termine stabilito dalle linee guida di cui al punto 8, sui
punti seguenti:
a) se il prodotto e' stato immesso sul mercato nel loro
territorio;
b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione
adotteranno eventualmente in funzione della situazione nel loro
Paese, motivandone le ragioni, in specie la diversa valutazione del
rischio o qualsiasi altra circostanza particolare che giustifica la
decisione, in particolare che giustifica l'assenza di provvedimento o
di seguito;
c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al
rischio implicato, compresi i risultati di prove o analisi.
Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di
notifica delle misure la cui portata e' limitata al territorio
nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che lo Stato membro
ritiene limitati al proprio territorio.
7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di
eventuali modifiche o della revoca delle misure o azioni in
questione.
8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte
della Commissione e degli Stati membri vengono elaborate e
regolarmente aggiornate dalla Commissione secondo la procedura di cui
all'articolo 15, paragrafo 3.
9. La Commissione puo' informare i punti di contatto nazionali
riguardo ai prodotti che presentano rischi gravi, importati nella
Comunita' e nello Spazio economico europeo o esportati a partire da
tali territori.
10. La responsabilita' delle informazioni fornite incombe allo
Stato membro che ha effettuato la notifica.
11. La Commissione assicura l'opportuno funzionamento del sistema,
provvedendo in particolare a classificare e a catalogare le notifiche
in base al grado di urgenza. Le modalita' saranno stabilite dalle
linee guida di cui al punto 8.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 settembre 2005
|