IL CODICE DI DIRITTO DEI CONSUMATORI
(Artt. da 69 a 100)
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n.206
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229.
Parte III
IL RAPPORTO DI CONSUMO
Titolo IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI
Capo I
Contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento
ripartito di beni immobili
Art. 69.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) contratto: uno o piu' contratti della durata di almeno tre
anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si
costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire,
direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro
diritto avente ad oggetto il godimento di uno o piu' beni immobili,
per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore ad
una settimana;
b) acquirente: il consumatore in favore del quale si costituisce,
si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire il diritto
oggetto del contratto;
c) venditore: la persona fisica o giuridica che, nell'ambito
della sua attivita' professionale, costituisce, trasferisce o
promette di costituire o di trasferire il diritto oggetto del
contratto; al venditore e' equiparato ai fini dell'applicazione del
codice colui che, a qualsiasi titolo, promuove la costituzione, il
trasferimento o la promessa di trasferimento del diritto oggetto del
contratto;
d) bene immobile: un immobile, anche con destinazione
alberghiera, o parte di esso, per uso abitazione o per uso
alberghiero o per uso turistico-ricettivo, su cui verte il diritto
oggetto del contratto.
Art. 70.
Documento informativo
1. Il venditore e' tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede
informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono
indicati con precisione i seguenti elementi:
a) il diritto oggetto del contratto, con specificazione della
natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in
cui e' situato l'immobile; se tali ultime condizioni sono soddisfatte
o, in caso contrario, quali occorre soddisfare;
b) l'identita' ed il domicilio del venditore, con specificazione
della sua qualita' giuridica, l'identita' ed il domicilio del
proprietario;
c) se l'immobile e' determinato:
1) la descrizione dell'immobile e la sua ubicazione;
2) gli estremi del permesso di costruire ovvero di altro titolo
edilizio e delle leggi regionali che regolano l'uso dell'immobile con
destinazione turistico-ricettiva e, per gli immobili situati
all'estero, gli estremi degli atti che garantiscano la loro
conformita' alle prescrizioni vigenti in materia;
d) se l'immobile non e' ancora determinato:
1) gli estremi della concessione edilizia e delle leggi
regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione
turistico-ricettiva e, per gli immobili situati all'estero, gli
estremi degli atti che garantiscano la loro conformita' alle
prescrizioni vigenti in materia, nonche' lo stato di avanzamento dei
lavori di costruzione dell'immobile e la data entro la quale e'
prevedibile il completamento degli stessi;
2) lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai servizi,
quali il collegamento alla rete di distribuzione di gas,
elettricita', acqua e telefono;
3) in caso di mancato completamento dell'immobile, le garanzie
relative al rimborso dei pagamenti gia' effettuati e le modalita' di
applicazione di queste garanzie;
e) i servizi comuni ai quali l'acquirente ha o avra' accesso,
quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative
condizioni di utilizzazione;
f) le strutture comuni alle quali l'acquirente ha o avra'
accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di
utilizzazione;
g) le norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione
dell'immobile, nonche' in materia di amministrazione e gestione dello
stesso;
h) il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l'acquirente
versera' quale corrispettivo; la stima dell'importo delle spese, a
carico dell'acquirente, per l'utilizzazione dei servizi e delle
strutture comuni e la base di calcolo dell'importo degli oneri
connessi all'occupazione dell'immobile da parte dell'acquirente,
delle tasse e imposte, delle spese amministrative accessorie per la
gestione, la manutenzione e la riparazione, nonche' le eventuali
spese di trascrizione del contratto;
i) informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con
l'indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale
deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalita'
della comunicazione e l'importo complessivo delle spese, specificando
quelle che l'acquirente in caso di recesso e' tenuto a rimborsare;
informazioni circa le modalita' per risolvere il contratto di
concessione di credito connesso al contratto, in caso di recesso;
l) le modalita' per ottenere ulteriori informazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il
venditore offre al pubblico un diritto che attribuisce il godimento
su uno o piu' beni immobili sulla base di liste, elenchi, cataloghi o
altre forme di comunicazione. In questo caso il documento informativo
deve essere consegnato per ciascuno dei beni immobili oggetto
dell'offerta.
3. Il venditore non puo' apportare modifiche agli elementi del
documento di cui al comma 1, a meno che le stesse non siano dovute a
circostanze indipendenti dalla sua volonta'; in tale caso le
modifiche devono essere comunicate alla parte interessata prima della
conclusione del contratto ed inserite nello stesso. Tuttavia, dopo la
consegna del documento informativo, le parti possono accordarsi per
modificare il documento stesso.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto nella lingua
o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede la persona
interessata oppure, a scelta di quest'ultima, nella lingua o in una
delle lingue dello Stato di cui la persona stessa e' cittadina,
purche' si tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.
5. Restano salve le disposizioni previste dal codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
Art. 71.
Requisiti del contratto
1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di
nullita'; esso e' redatto nella lingua italiana e tradotto nella
lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede
l'acquirente oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una
delle lingue dello Stato di cui egli e' cittadino, purche' si tratti
di lingue ufficiali dell'Unione europea.
2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui
all'articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i seguenti ulteriori
elementi:
a) l'identita' ed il domicilio dell'acquirente;
b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il
consumatore puo' esercitare il suo diritto di godimento;
c) una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per
l'acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli
stabiliti nel contratto;
d) la possibilita' o meno di partecipare ad un sistema di scambio
ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto, nonche' i costi
eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia
organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel
contratto;
e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.
3. Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione del
contratto nella lingua dello Stato membro in cui e' situato il bene
immobile, purche' si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione
europea.
Art. 72.
Obblighi specifici del venditore
1. Il venditore utilizza il termine multiproprieta' nel documento
informativo, nel contratto e nella pubblicita' commerciale relativa
al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto e'
un diritto reale.
2. La pubblicita' commerciale relativa al bene immobile deve fare
riferimento al diritto di ottenere il documento informativo,
indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.
Art. 73.
Diritto di recesso
1. Entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto
l'acquirente puo' recedere dallo stesso senza specificarne il motivo.
In tale caso l'acquirente non e' tenuto a pagare alcuna penalita' e
deve rimborsare al venditore solo le spese sostenute e documentate
per la conclusione del contratto e di cui e' fatta menzione nello
stesso, purche' si tratti di spese relative ad atti da espletare
tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso.
2. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui
all'articolo 70, comma 1, lettere a), b), c), d), numero 1), h) e i),
ed all'articolo 71, comma 2, lettere b) e d), e non contiene la data
di cui all'articolo 71, comma 2, lettera e), l'acquirente puo'
recedere dallo stesso entro tre mesi dalla conclusione. In tale caso
l'acquirente non e' tenuto ad alcuna penalita' ne' ad alcun rimborso.
3. Se entro tre mesi dalla conclusione del contratto sono
comunicati gli elementi di cui al comma 2, l'acquirente puo'
esercitare il diritto di recesso alle condizioni di cui al comma 1,
ed il termine di dieci giorni lavorativi decorre dalla data di
ricezione della comunicazione degli elementi stessi.
4. Se l'acquirente non esercita il diritto di recesso di cui al
comma 2, ed il venditore non effettua la comunicazione di cui al
comma 3, l'acquirente puo' esercitare il diritto di recesso alle
condizioni di cui al comma 1, ed il termine di dieci giorni
lavorativi decorre dal giorno successivo alla scadenza dei tre mesi
dalla conclusione del contratto.
5. Il diritto di recesso si esercita dandone comunicazione alla
persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La
comunicazione deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere
inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine previsto. Essa puo' essere inviata, entro lo stesso
termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia
confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro
le quarantotto ore successive.
Art. 74.
Divieto di acconti
1. E' fatto divieto al venditore di esigere o ricevere
dall'acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di
anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini
concessi per l'esercizio del diritto di recesso di cui
all'articolo 73.
Art. 75.
Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari
modalita' di conclusione
1. Salvo quanto specificamente disposto, ai contratti disciplinati
dal presente capo si applicano le disposizioni di cui agli
articoli da 64 a 67.
2. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, ove ne
ricorrano i relativi presupposti, le piu' favorevoli disposizioni
dettate dal capo I del titolo III della parte III.
Art. 76.
Obbligo di fideiussione
1. Il venditore non avente la forma giuridica di societa' di
capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.164.569
euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello
Stato e' obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o
assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. Il venditore e' in ogni caso obbligato a prestare fideiussione
bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto
sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a
pena di nullita'.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre
all'acquirente la preventiva esclusione del venditore.
Art. 77.
Risoluzione del contratto di concessione di credito
1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o
da un terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore,
sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una
parte di esso, si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna
penale, qualora l'acquirente abbia esercitato il diritto di recesso
ai sensi dell'articolo 73.
Art. 78.
Nullita' di clausole contrattuali o patti aggiunti
1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di
rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal presente capo o di
limitazione delle responsabilita' previste a carico del venditore.
Art. 79.
Competenza territoriale inderogabile
1. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente
capo, la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del
luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel
territorio dello Stato.
Art. 80.
Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera
1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una
legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono
comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal
presente capo, allorquando l'immobile oggetto del contratto sia
situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
Art. 81.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che
contravviene alle norme di cui agli articoli 70, comma 1, lettere a),
b), c), numero 1), d), numeri 2) e 3), e), f), g), h) e i), 71,
comma 3, 72, 74 e 78, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dall'esercizio dell'attivita' da quindici giorni a tre
mesi al venditore che abbia commesso una ripetuta violazione delle
disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione
della sanzione si applica l'articolo 62, comma 3.
Capo II
Servizi turistici
Art. 82.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti
turistici definiti all'articolo 83, venduti od offerti in vendita nel
territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui
all'articolo 84.
2. Il presente capo si applica altresi' ai pacchetti turistici
negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme
restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.
Art. 83.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la
combinazione degli elementi di cui all'articolo 84 e si obbliga in
nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi
pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare
pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un
corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il
cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da
nominare, purche' soddisfi tutte le condizioni richieste per la
fruizione del servizio, per conto della quale il contraente
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto
turistico.
2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente o
tramite un venditore.
Art. 84.
Pacchetti turistici
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle
ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di
cui all'articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte
significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto
turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi
della presente sezione.
Art. 85.
Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici e' redatto in
forma scritta in termini chiari e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto
stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.
Art. 86.
Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia
previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative
date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi
dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che
sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalita' della sua revisione,
diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei
porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del
prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonche' il termine
per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato a titolo
di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile
non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non
imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della
controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze
convenute con il viaggiatore;
f) presupposti e modalita' di intervento del fondo di garanzia di
cui all'articolo 100;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora,
luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo,
l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale
idoneita' all'accoglienza di persone disabili, nonche' le principali
caratteristiche, la conformita' alla regolamentazione dello Stato
membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel
pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e
guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato
dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero
minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalita' del viaggio espressamente
convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al
momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione
del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo
per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la
propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni
contrattuali di cui all'articolo 91.
Art. 87.
Informazione del consumatore
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione
del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto
informazioni di carattere generale concernenti le condizioni
applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in
materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il
rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita' per
l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore
comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalita' e recapito telefonico di eventuali rappresentanti
locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali
contattabili dal viaggiatore in caso di difficolta';
c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore
utilizzabile in caso di difficolta' in assenza di rappresentanti
locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti
telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il
responsabile locale del suo soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di
assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per
l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente
o malattia.
3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza,
le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite
contestualmente alla stipula del contratto.
4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli
sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri
elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette
informazioni vengono comunicate al consumatore.
Art. 88.
Opuscolo informativo
1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in
modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto
utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio,
l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche
principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato
ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino
di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e
visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli
obblighi sanitari e le relative formalita' da assolvere per
l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e
le scadenze per il versamento del saldo;
g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente
necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del
termine entro il quale il consumatore deve essere informato
dell'annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalita', il soggetto nei cui riguardi si
esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67,
nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a
distanza.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano
l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive
responsabilita', a meno che le modifiche delle condizioni ivi
indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della
stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti,
mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla
stipulazione.
Art. 89.
Cessione del contratto
1. Il consumatore puo' sostituire a se' un terzo che soddisfi tutte
le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti
dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al
venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della
partenza, di trovarsi nell'impossibilita' di usufruire del pacchetto
turistico e le generalita' del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei
confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo
e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
Art. 90.
Revisione del prezzo
1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto
turistico convenuto dalle parti e' ammessa solo quando sia stata
espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle
modalita' di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del
trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del
tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente
documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere superiore al
dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al
comma 2, l'acquirente puo' recedere dal contratto, previo rimborso
delle somme gia' versate alla controparte.
4. Il prezzo non puo' in ogni caso essere aumentato nei venti
giorni che precedono la partenza.
Art. 91.
Modifiche delle condizioni contrattuali
1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia
necessita' di modificare in modo significativo uno o piu' elementi
del contratto, ne da' immediato avviso in forma scritta al
consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo
che ne consegue, ai sensi dell'articolo 90.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il
consumatore puo' recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a
quanto previsto nell'articolo 92.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al
venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi
previsti dal contratto non puo' essere effettuata, l'organizzatore
predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del
viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico
del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della
differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle
effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5. Se non e' possibile alcuna soluzione alternativa o il
consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore
gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il
ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli
restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
Art. 92.
Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del
servizio
1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti
dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato
prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del
consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto
turistico di qualita' equivalente o superiore senza supplemento di
prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa
restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e' rimborsata,
entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della
cancellazione, la somma di danaro gia' corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad
essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata
esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto
turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato
informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data
prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso
in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.
Art. 93.
Mancato o inesatto adempimento
1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente,
in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte
con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il
venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le
rispettive responsabilita', se non provano che il mancato o inesatto
adempimento e' stato determinato da impossibilita' della prestazione
derivante da causa a loro non imputabile.
2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori
di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal
consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Art. 94.
Responsabilita' per danni alla persona
1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla
inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico e' risarcibile nei limiti stabiliti delle
convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono
parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti
previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul
trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio
1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul
trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806,
e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa
esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi
di responsabilita' dell'organizzatore e del venditore, cosi' come
recepite nell'ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori
convenzioni, rese esecutive nell'ordinamento italiano, alle quali
aderiscono i Paesi dell'Unione europea ovvero la stessa Unione
europea.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni
dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo
il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene
all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto
turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento
inferiori a quelli di cui al comma 1.
Art. 95.
Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta
salva in ogni caso l'applicazione degli articoli 1341 del codice
civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al
risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante
dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non puo' essere, a pena di
nullita', comunque inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della
convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.),
firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge
29 dicembre 1977, n. 1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno
e' ammesso nei limiti previsti dall'articolo 13 della convenzione
internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a
Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre
1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal
rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
Art. 96.
Esonero di responsabilita'
1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla
responsabilita' di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o
inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al consumatore o e'
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni
rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la
prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al
risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del
contratto sia a questo ultimo imputabile.
Art. 97.
Diritto di surrogazione
1. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il
consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di
quest'ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l'esercizio del diritto di surroga.
Art. 98.
Reclamo
1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere
contestata dal consumatore senza ritardo affinche' l'organizzatore,
il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano
tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore puo' altresi' sporgere reclamo mediante l'invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o
al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data
del rientro nel luogo di partenza.
Art. 99.
Assicurazione
1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore
per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.
2. E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di
assistenza al turista.
Art. 100.
Fondo di garanzia
1. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un
fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o
di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del
prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi
all'estero, nonche' per fornire una immediata disponibilita'
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al
comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari al due per
cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione
obbligatoria di cui all'articolo 99, che e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma 1, nei
limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata
ai sensi del comma 2.
4. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti
del soggetto inadempiente.
5. Le modalita' di gestione e di funzionamento del fondo sono
determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
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