IL CODICE DI DIRITTO DEI CONSUMATORI
(Introduzione e artt. da 1 a 32)
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n.206
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.229.
Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 153 del Trattato della Comunita' europea;
Visto l'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai
principi di unita', continuita' e completezza dell'ordinamento
giuridico, nel rispetto dei valori di sussidiarieta' orizzontale e
verticale;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti
in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e
semplificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in
particolare l'articolo 7 che delega il Governo ad adottare uno o piu'
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i
criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 229 del
2003, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi
richiamati;
Visto l'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, nonche' l'articolo 7 della legge 27 dicembre 2004, n. 306;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
224, recante attuazione della direttiva 85/374/CEE relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di responsabilita' per
danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'articolo 15 della legge
16 aprile 1987, n. 183;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per
l'informazione del consumatore, e successive modificazioni, nonche'
il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n.
101;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante
attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante
attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicita'
ingannevole;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
modificato dai decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 333, e 4 agosto
1999, n. 342;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, recante
attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le
vacanze ed i circuiti tutto compreso;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante attuazione della
direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori ed in particolare l'articolo 25, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, ed in particolare
gli articoli 18 e 19;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, recante
attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela
dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi
all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante
attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materia di contratti a distanza;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 63, recante
attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva
87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante
attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva
84/450/CEE, in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante
attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei
consumatori, in materia di indicazione dei prezzi offerti ai
medesimi;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante
attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n.
218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma
dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, come
modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante
attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti
inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, nonche' il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
19 gennaio 1999, n. 20, recante norme per l'iscrizione nell'elenco
delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, recante
attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita
e delle garanzie di consumo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante
attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza
generale dei prodotti;
Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche
all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in
materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi
di comunicazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 16 dicembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del
20 dicembre 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del
Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei
deputati, espresso il 10 marzo 2005;
Vista la segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato
in data 10 maggio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive e del
Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per
la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze
e della salute;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' ed oggetto
1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformita' ai principi
contenuti nei trattati istitutivi delle Comunita' europee, nel
trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con
particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della
Comunita' economica europea, nonche' nei trattati internazionali, il
presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i
processi di' acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato
livello di tutela dei consumatori e degli utenti.
Art. 2.
Diritti dei consumatori
1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi
individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne e'
promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma
collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a
perseguire tali finalita', anche attraverso la disciplina dei
rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le
pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come
fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equita' nei rapporti
contrattuali;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero,
volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di
qualita' e di efficienza.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni
sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei
diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce
nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o
professionale, ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103,
comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del
bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonche'
l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione
europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta
come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio
nome, marchio o altro segno distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 115,
comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel
quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni
ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore,
anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo
oneroso o gratuito nell'ambito di un'attivita' commerciale,
indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo;
tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi
d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo
prima dell'utilizzazione, purche' il fornitore ne informi per
iscritto la persona cui fornisce il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.
Parte II
EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITA'
Titolo I EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE
Art. 4.
Educazione del consumatore
1. L'educazione dei consumatori e degli utenti e' orientata a
favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo
dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti
amministrativi, nonche' la rappresentanza negli organismi
esponenziali.
2. Le attivita' destinate all'educazione dei consumatori, svolte da
soggetti pubblici o privati, non hanno finalita' promozionale, sono
dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a
rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla
loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le
categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.
Titolo II
INFORMAZIONI AI CONSUMATORI
Capo I
Disposizioni Generali
Art. 5.
Obblighi generali
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1,
lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o
utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le
informazioni commerciali.
2. Sicurezza, composizione e qualita' dei prodotti e dei servizi
costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.
3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono
essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse
in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalita' di
conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali
da assicurare la consapevolezza del consumatore.
Capo II
Indicazione dei prodotti
Art. 6.
Contenuto minimo delle informazioni
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al
consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano,
chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del
produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono
arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi
siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche
del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla
destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del
prodotto.
Art. 7.
Modalita' di indicazione
1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle
confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono
posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1,
lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziche' sulle
confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione
illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti
stessi.
Art. 8.
Ambito di applicazione
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti
oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre
disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di
recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di
informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano
per gli aspetti non disciplinati.
Art. 9.
Indicazioni in lingua italiana
1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti
devono essere rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte
in piu' lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e
con caratteri di visibilita' e leggibilita' non inferiori a quelli
usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in
lingua italiana divenute di uso comune.
Art. 10.
Attuazione
1. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della
giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di
assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea,
una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario,
precisando le categorie di prodotti o le modalita' di presentazione
per le quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui al
comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6. Tali disposizioni di
attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sara' consentito
riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle
indicazioni di cui all'articolo 6.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio
1997, n. 101.
Art. 11.
Divieti di commercializzazione
1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi
prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme
chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli
articoli 6, 7 e 9 del presente capo.
Art. 12.
Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo
che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle
responsabilita' del produttore, ai contravventori al divieto di cui
all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a
25.823 euro. La misura della sanzione e' determinata, in ogni singolo
caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed
al numero delle unita' poste in vendita.
2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia,
gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' presentato
all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia in cui vi e' la residenza o la sede
legale del professionista.
Capo III
Particolari modalita' di informazione
Sezione I
Indicazione dei prezzi per unita' di misura
Art. 13.
Definizioni
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unita' di
prodotto o per una determinata quantita' del prodotto, comprensivo
dell'IVA e di ogni altra imposta;
b) prezzo per unita' di misura: il prezzo finale, comprensivo
dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantita' di un
chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un
metro cubo del prodotto o per una singola unita' di quantita'
diversa, se essa e' impiegata generalmente e abitualmente per la
commercializzazione di prodotti specifici;
c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non
costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed e' misurato
alla presenza del consumatore;
d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non puo' essere
frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue
proprieta';
e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti
in un imballaggio;
f) prodotto preconfezionato: l'unita' di vendita destinata ad
essere presentata come tale al consumatore ed alle collettivita',
costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui e' stato immesso
prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in
tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa
essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.
Art. 14.
Campo di applicazione
1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di
agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai
commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo
di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo
per unita' di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.
2. Il prezzo per unita' di misura non deve essere indicato quando
e' identico al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi e' indicato soltanto il
prezzo per unita' di misura.
4. La pubblicita' in tutte le sue forme ed i cataloghi recano
l'indicazione del prezzo per unita' di misura quando e' indicato il
prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui
all'articolo 16.
5. Il codice non si applica:
a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di
servizi, ivi compresa la somninistrazione di alimenti e bevande;
b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.
Art. 15.
Modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura
1. Il prezzo per unita' di misura si riferisce ad una quantita'
dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalita' di indicazione del prezzo per unita' di misura
si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al
settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido
di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unita' di
misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. E' ammessa l'indicazione del prezzo per unita' di misura di
multipli o sottomultipli, decimali delle unita' di misura, nei casi
in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente
commercializzati in dette quantita'.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione,
esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di
distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli
effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre
in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al
consumo.
Art. 16.
Esenzioni
1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unita'
di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a
motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura
tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti
prodotti:
a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformita' alle
disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e
successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso
netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e
contenuti in un unico imballaggio;
e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di
indicazione della quantita' netta secondo quanto previsto
dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da
due o piu' elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che
necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere
l'alimento finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente
al pezzo o a collo.
2. Il Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto,
puo' aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonche'
indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non
alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.
Art. 17.
Sanzioni
1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di misura o non
lo indica secondo quanto previsto dal presente capo e' soggetto alla
sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste.
Titolo III
PUBBLICITA' E ALTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 18.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma
di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1,
lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o
utente anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette le
comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze.
Capo II
Caratteri della pubblicita'
Sezione I
Pubblicita' ingannevole e comparativa
Art. 19.
Finalita'
1. Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di
tutelare dalla pubblicita' ingannevole e dalle sue conseguenze sleali
i soggetti che esercitano un'attivita' commerciale, industriale,
artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli
interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari,
nonche' di stabilire le condizioni di liceita' della pubblicita'
comparativa.
2. La pubblicita' deve essere palese, veritiera e corretta.
Art. 20.
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende:
a) per pubblicita': qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso,
in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attivita' commerciale,
industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la
vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento
di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di
servizi;
b) per pubblicita' ingannevole: qualsiasi pubblicita' che in
qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre
in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che
essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa
pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo
motivo, sia idonea ledere un concorrente;
c) per pubblicita' comparativa: qualsiasi pubblicita' che
identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o
servizi offerti da un concorrente;
d) per operatore pubblicitario: il committente del messaggio
pubblicitario ed il suo autore, nonche', nel caso in cui non consenta
all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il
messaggio pubblicitario e' diffuso ovvero il responsabile della
programmazione radiofonica o televisiva.
Art. 21.
Elementi di valutazione
1. Per determinare se la pubblicita' sia ingannevole se ne devono
considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi
riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro
disponibilita', la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e
la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneita' allo scopo,
gli usi, la quantita', la descrizione, l'origine geografica o
commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o
i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli
effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle
condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore
pubblicitario, quali l'identita', il patrimonio, le capacita', i
diritti di proprieta' intellettuale e industriale, ogni altro diritto
su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
Art. 22.
Condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita' comparativa e'
lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non e' ingannevole ai sensi del presente codice;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o
si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o piu' caratteristiche
essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso
eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore
pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni
commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi
dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni
commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attivita' o
circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce
in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorieta' connessa al
marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno
distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di
prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o
contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una
denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilita' di cui al comma 1,
lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad
illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato
sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale
deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale
dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia
ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale
si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se
del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilita' dei
beni e servizi.
Art. 23.
Trasparenza della pubblicita'
1. La pubblicita' deve essere chiaramente riconoscibile come tale.
La pubblicita' a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle
altre forme di comunicazione al pubblico, con modalita' grafiche di
evidente percezione.
2. I termini "garanzia", "garantito" e simili possono essere usati
solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle
modalita' della garanzia offerta. Quando la brevita' del messaggio
pubblicitario non consente di riportare integralmente tali
precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalita'
della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad
un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano
riportate integralmente le precisazioni medesime.
3. E' vietata ogni forma di pubblicita' subliminale.
Art. 24.
Pubblicita' di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei
consumatori
1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando
prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza
dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i
consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
Art. 25.
Bambini e adolescenti
1. E' considerata ingannevole la pubblicita', che, in quanto
suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche
indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro
naturale credulita' o mancanza di esperienza o che, impiegando
bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di
cui all'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112,
abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i piu' giovani.
Art. 26.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, istituita
dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito
chiamata Autorita' nella presente sezione, esercita le attribuzioni
disciplinate dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed
organizzazioni, il Ministro delle attivita' produttive, nonche' ogni
altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai
propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono
chiedere all'Autorita' che siano inibiti gli atti di pubblicita'
ingannevole o di pubblicita' comparativa ritenuta illecita ai sensi
della presente sezione, che sia inibita la loro continuazione e che
ne siano eliminati gli effetti.
3. L'Autorita' puo' disporre con provvedimento motivato la
sospensione provvisoria della pubblicita' ingannevole o della
pubblicita' comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare
urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria
all'operatore pubblicitario e, se il committente non e' conosciuto,
puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio
pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorita'
puo' inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al
proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di
esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o
illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri
previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre
1990, n. 287.
4. L'Autorita' puo' disporre che l'operatore pubblicitario fornisca
prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella
pubblicita' se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi
dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella
procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze
del caso specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta
insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario e' stato o deve essere diffuso
attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via
radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione,
l'Autorita', prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni.
6. L'Autorita' provvede con decisione motivata. Se ritiene la
pubblicita' ingannevole o il messaggio di pubblicita' comparativa
illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicita' non ancora
portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella gia'
iniziata. Con la decisione di accoglimento puo' essere disposta la
pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonche',
eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in modo da
impedire che la pubblicita' ingannevole o il messaggio di pubblicita'
comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti.
7. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorita' dispone
inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravita' e della durata
della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di
cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non puo' essere inferiore a
25.000 euro.
8. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle
confezioni di prodotti, l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti
indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine
che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
9. La procedura istruttoria e' stabilita, con regolamento emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione
degli atti e la verbalizzazione.
10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli
inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorita' applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei
casi di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la
sospensione dell'attivita' di impresa per un periodo non superiore a
trenta giorni.
11. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le
informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorita'
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000
euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano
veritiere, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria
da 4.000 euro a 40.000 euro.
12. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorita'
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni
del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26,
27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al
presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla
notifica del provvedimento dell'Autorita'.
13. Ove la pubblicita' sia stata assentita con provvedimento
amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non
ingannevole della stessa o di liceita' del messaggio di pubblicita'
comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro
associazioni e organizzazioni e' esperibile in via giurisdizionale
con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto
provvedimento.
14. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario
in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598
del codice civile, nonche', per quanto concerne la pubblicita'
comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della
disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto
a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni, nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e
protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e
servizi concorrenti.
Art. 27.
Autodisciplina
1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la
continuazione degli atti di pubblicita' ingannevole o di pubblicita'
comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e
autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina,
le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino
alla pronuncia definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorita' sia stato gia' proposto
o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni
interessato puo' richiedere all'Autorita' la sospensione del
procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di
autodisciplina. L'Autorita', valutate tutte le circostanze, puo'
disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore
a trenta giorni.
Capo III
Particolari modalita' della comunicazione pubblicitaria
Sezione I
Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di televendite
Art. 28.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite,
come definite nel regolamento in materia di pubblicita'
radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio
2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e
di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero
strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si
applicano altresi' agli spot di televendita.
Art. 29.
Prescrizioni
1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della
superstizione, della credulita' o della paura, non devono contenere
scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la
sensibilita' dei consumatori per indecenza, volgarita' o ripugnanza.
Art. 30.
Divieti
1. E' vietata la televendita che offenda la dignita' umana,
comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalita', offenda
convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti
pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione
dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri
prodotti a base di tabacco.
2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o
rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i
consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguita' o esagerazioni,
in particolare per cio' che riguarda le caratteristiche e gli effetti
del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le
modalita' della fornitura, gli eventuali premi, l'identita' delle
persone rappresentate.
Art. 31.
Tutela dei minori
1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare
contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi.
La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai
minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un
servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad
acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono
nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.
Art. 32.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le
disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a
distanza, cosi' come disciplinati alla parte III, titolo III, capo
II, sezione II, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonche'
le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicita', alle
televendite sono applicabili altresi' le sanzioni di cui
all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995,
n. 481, e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
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