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Il Manuale di sopravvivenza del consumatore


La garanzia sui beni di consumo

Fino al marzo 2002 la garanzia riconosciuta in Italia per gli acquisti del consumatore era di appena un anno sui beni nuovi, ed era a carico del produttore e non del venditore, non era assolutamente prevista una garanzia sui beni usati tranne in qualche raro caso.
Per ottenere tutele più lunghe, nel campo degli elettrodomestici e delle auto nuove era in uso sottoscrivere delle particolari forme di assicurazione, che in certi casi davano buoni risultati, ed in altri erano denari buttati al vento.
Ovviamente, questo prolungamento del periodo garantito, e tutti gli altri accorgimenti, utili a tutelare il consumatore in maniera nuova e più profonda rispetto alla situazione precedente, non sono frutto di riflessioni del nostro povero (di cultura e civiltà) parlamento, ma di una direttiva dell’Unione Europea, che ha costretto i nostri deputati e senatori a portare i cittadini italiani un altro passo più vicino alla civiltà.

La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 25 maggio 1999 n.1999/44/CE persegue lo scopo di assimilare le disposizioni degli stati dell’Unione relative a taluni aspetti della vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo, al fine di garantire a tutti i consumatori europei la certezza di uno stesso trattamento ovunque nell’Unione essi vadano ad acquistare un bene o un servizio.
Ancora una volta il Legislatore Europeo ha sottolineato che la legge non è uguale per tutti (per i consumatori vigono norme diverse rispetto agli imprenditori ed ai professionisti).

Le opportunità di effettuare acquisti dovunque nell’UE risultano ora molto più agevoli, in quanto il provvedimento ha posto un livello minimo uniforme circa le garanzie che spettano ai consumatori acquirenti di beni di consumo. Inoltre, questa base minima uniforme, elimina anche alcune distorsioni della concorrenza tra venditori comunitari di stati diversi. Fatto importante queste norme sono valide ed operanti anche per gli acquisti compiuti all’interno di uno stesso paese, e per noi cittadini italiani significano un notevole passo avanti.

È nato così il Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24, Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie sui beni di consumo.(Gazzetta Ufficiale N. 57 del 8 Marzo 2002), ora trasformato negli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo che regolano il nuovo regime.

Analizzando il testo della norma si può vedere come il legislatore si sia preoccupato di circoscrivere con una certa precisione l’ambito della normativa ed abbia fornito alcune definizioni di riferimento:

- “ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.”

-“consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al comma primo, agisce per scopi estranei all'attività' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”;

- “venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo”;

-“produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo”;

-“garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità”;

-“riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita”.

-“beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
3) l'energia elettrica;”

Il cambiamento epocale, rispetto alla normativa già in vigore in Italia, sta nel fatto che il responsabile, che deve essere chiamato in causa dal consumatore in caso di difetti o guasti è il venditore. Quindi è finita la vecchia storia per cui chi vendeva un bene non aveva più alcuna responsabilità nel momento stesso in cui il bene usciva dal suo negozio. Ora la Legge ci dice che l’obiettivo delle nostre rimostranze, in mancanza di ulteriori garanzie convenzionali che accordino ulteriori agevolazioni, sarà solo e soltanto il venditore. Sarà poi lui che si rivolgerà al produttore per farsi rimborsare se lo vorrà.

In teoria quindi non è nemmeno più necessario che all’atto dell’acquisto ci venga fornita una cosiddetta garanzia convenzionale, perché basterebbero lo scontrino o la fattura ed il testo degli articoli del C.C. per ottenere ragione, tanto più che è nullo ogni patto di limitazione della garanzia o qualsiasi clausola che preveda l’applicazione al contratto di un diritto extra UE che abbia l’effetto di privare il consumatore di questa protezione. Al dilà della teoria è comunque sempre bene accertarsi che il bene acquistato sia accompagnato da una garanzia scritta e chiara, che soprattutto indichi quali sono i soggetti incaricati di fornire le prestazioni in caso di malfunzionamento o rottura, e controllare poi che corrisponda o sia migliorativa rispetto alla legge. Se la garanzia fosse poi irregolare non preoccupatevi, nessuno può darvi di meno di quanto prescritto ed una qualunque Associazione per la difesa dei consumatori saprà aiutarvi.

Tra gli altri concetti innovativi introdotti dalla normativa possiamo ancora ricordare l’estensione della garanzia sui beni nuovi fino a due anni, e almeno fino a dodici mesi per quelli usati.
Il consumatore decade dai suoi diritti se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

Viene introdotto il concetto di “difetto di conformità del bene”, ed il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni siano conformi se coesistono le seguenti circostanze:
1 sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo.
2 sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello.
3 presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.
4 sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Viene introdotto il concetto di “difetto di conformità del bene”, ed il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che i beni siano conformi se coesistono le seguenti circostanze:
1 sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo.
2 sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello.
3 presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.
4 sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Attenzione, ora anche la pubblicità e le etichette assumono una importanza fondamentale.

Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza nelle istruzioni.
Il difetto è da escludersi se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Il venditore e' dunque responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha a disposizione le seguenti opzioni:
-il ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, e quindi non dovrebbe neppure pagare le spese postali in caso di spedizione, ovvero
-una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto.

Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

©2003-2008 Paolo Triberti e Port@Lex.it, Tutti i diritti riservati.
Per riprodurre, anche in parte, il contenuto di questo testo, è obbligatorio citare l’autore.

Il testo completo della Direttiva UE e del d.lgs. Italiano sulle garanzie lo trovate su:

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