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La garanzia sui beni di consumo
Fino al marzo 2002 la garanzia riconosciuta in Italia per gli acquisti del consumatore
era di appena un anno sui beni nuovi, ed era a carico del produttore e
non del venditore, non era assolutamente prevista una garanzia sui
beni usati tranne in qualche raro caso. Per ottenere tutele più
lunghe, nel campo degli elettrodomestici e delle auto nuove era in uso
sottoscrivere delle particolari forme di assicurazione, che in certi casi
davano buoni risultati, ed in altri erano denari buttati al vento.
Ovviamente, questo prolungamento del periodo garantito, e tutti gli altri
accorgimenti, utili a tutelare il consumatore in maniera nuova e più
profonda rispetto alla situazione precedente, non sono frutto di riflessioni
del nostro povero (di cultura e civiltà) parlamento, ma di una
direttiva dell’Unione Europea, che ha costretto i nostri deputati
e senatori a portare i cittadini italiani un altro passo più vicino
alla civiltà. La
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 25 maggio 1999 n.1999/44/CE
persegue lo scopo di assimilare le disposizioni degli stati
dell’Unione relative a taluni aspetti della vendita e delle garanzie
concernenti i beni di consumo, al fine di garantire a tutti i consumatori
europei la certezza di uno stesso trattamento ovunque nell’Unione
essi vadano ad acquistare un bene o un servizio. Ancora una volta il Legislatore
Europeo ha sottolineato che la legge non è uguale per tutti
(per i consumatori vigono norme diverse
rispetto agli imprenditori ed ai professionisti). Le
opportunità di effettuare acquisti dovunque nell’UE risultano
ora molto più agevoli, in quanto il provvedimento ha posto un livello
minimo uniforme circa le garanzie che spettano ai consumatori acquirenti
di beni di consumo. Inoltre, questa base minima uniforme, elimina anche
alcune distorsioni della concorrenza tra venditori comunitari di stati
diversi. Fatto importante queste norme sono valide ed operanti anche per
gli acquisti compiuti all’interno di uno stesso paese, e per noi
cittadini italiani significano un notevole passo avanti. È
nato così il Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24, Attuazione
della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie
sui beni di consumo.(Gazzetta Ufficiale N. 57 del 8 Marzo 2002), ora trasformato
negli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo che
regolano il nuovo regime.
Analizzando il testo della norma si può vedere come il legislatore
si sia preoccupato di circoscrivere
con una certa precisione l’ambito della normativa ed abbia fornito
alcune definizioni di riferimento:
- “ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta
e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti
gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo
da fabbricare o produrre.”
-“consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui
al comma primo, agisce per scopi estranei all'attività' imprenditoriale
o professionale eventualmente svolta”;
- “venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata
che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale,
utilizza i contratti di cui al comma primo”;
-“produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore
del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra
persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo
il suo nome, marchio o altro segno distintivo”;
-“garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore
o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi
supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o
intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda
alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa
pubblicità”;
-“riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino
del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita”.
-“beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre
modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega
ai notai;
2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume
delimitato o in quantità determinata;
3) l'energia elettrica;”
Il cambiamento epocale, rispetto alla normativa già in vigore in Italia,
sta nel fatto che il responsabile, che deve essere chiamato
in causa dal consumatore in caso di difetti o guasti è il venditore.
Quindi è finita la vecchia storia per cui chi vendeva un bene non
aveva più alcuna responsabilità nel momento stesso in cui
il bene usciva dal suo negozio. Ora la Legge ci dice che l’obiettivo
delle nostre rimostranze, in mancanza di ulteriori garanzie convenzionali
che accordino ulteriori agevolazioni, sarà solo e soltanto il venditore. Sarà
poi lui che si rivolgerà al produttore per farsi rimborsare se
lo vorrà.
In teoria quindi non è nemmeno più necessario
che all’atto dell’acquisto ci venga fornita una cosiddetta
garanzia convenzionale, perché basterebbero lo scontrino o la fattura
ed il testo degli articoli del C.C. per ottenere ragione, tanto più
che è nullo ogni patto di limitazione della garanzia o qualsiasi
clausola che preveda l’applicazione al contratto di un diritto extra
UE che abbia l’effetto di privare il consumatore di questa protezione.
Al dilà della teoria è comunque sempre bene accertarsi che il bene
acquistato sia accompagnato da una
garanzia scritta e chiara, che soprattutto indichi quali sono i soggetti
incaricati di fornire le prestazioni in caso di malfunzionamento o rottura,
e controllare poi che corrisponda o sia migliorativa rispetto alla legge.
Se la garanzia fosse poi irregolare non preoccupatevi, nessuno può
darvi di meno di quanto prescritto ed una qualunque Associazione per la
difesa dei consumatori saprà aiutarvi.
Tra gli altri concetti innovativi introdotti dalla normativa possiamo ancora ricordare
l’estensione della garanzia sui beni nuovi
fino a due anni, e almeno fino a dodici mesi per quelli usati.
Il consumatore decade dai suoi diritti se non denuncia al venditore il
difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in
cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore
ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che
si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già
a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del
bene o con la natura del difetto di conformità.
Viene introdotto il concetto di “difetto di conformità del bene”,
ed il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi
al contratto di vendita. Si presume che i beni siano conformi se coesistono
le seguenti circostanze:
1 sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso
tipo.
2 sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità
del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o
modello.
3 presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello
stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi,
tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni
pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo
dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare
nella pubblicità o sull'etichettatura.
4 sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore
e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento
della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche
per fatti concludenti.
Viene introdotto il concetto di “difetto di conformità del bene”,
ed il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi
al contratto di vendita. Si presume che i beni siano conformi se coesistono
le seguenti circostanze:
1 sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso
tipo.
2 sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità
del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o
modello.
3 presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello
stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi,
tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni
pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo
dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare
nella pubblicità o sull'etichettatura.
4 sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore
e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento
della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche
per fatti concludenti.
Attenzione, ora anche la pubblicità e le etichette assumono una importanza
fondamentale.
Il
difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione
del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformità del
bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e'
stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale
equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito
per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo
non corretto a causa di una carenza nelle istruzioni.
Il difetto è da escludersi se, al momento della conclusione del
contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo
con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva
da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore e' dunque responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi
difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha a disposizione le seguenti opzioni:
-il ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante
riparazione o sostituzione, e quindi non dovrebbe neppure pagare le spese
postali in caso di spedizione, ovvero
-una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto.
Il
consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare
il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il
rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso
rispetto all'altro.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo
termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al
consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il
quale il consumatore ha acquistato il bene.
Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione
del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti
situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente
onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione
del bene entro il termine congruo;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato
notevoli inconvenienti al consumatore.
©2003-2008
Paolo Triberti e Port@Lex.it, Tutti i diritti riservati.
Per riprodurre, anche in parte, il contenuto di questo testo, è
obbligatorio citare l’autore.
Il
testo completo della Direttiva UE e del d.lgs. Italiano sulle garanzie
lo trovate su:
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