I contratti dei consumatori
Le vendite fuori dai locali commerciali
Uno dei principali percorsi giuridici seguiti dal legislatore europeo per salvaguardare gli interessi dei Consumatori
riguarda le vendite atipiche, vale a dire quei contratti in cui il Consumatore esprime il proprio consenso in situazioni
psicologiche di disagio, confusione, soggezione o sorpresa, e quindi senza poter riflettere con ponderazione sulla validità
dell'acquisto, o senza poter vedere il bene o provare il servizio prima di esprimere la propria decisione; al contrario la
controparte, che sottopone di regola testi standardizzati, si trova sempre in condizioni di vantaggio, non solo per la
completa conoscenza del bene o del servizio oggetto della vendita, ma anche grazie a tecniche di marketing ormai ampiamente collaudate.
Alla base di questi provvedimenti si pone dunque la necessità di riconoscere al Consumatore, contraente "debole", una
possibilità di ripensamento, che gli consenta, dopo un certo numero di giorni prestabilito e necessario per analizzare meglio
le implicazioni della sua scelta, di sciogliere unilateralmente il contratto senza penali e senza obbligo di alcuna motivazione.
Questo lavoro è iniziato nel 1985 con la Direttiva 85/577/CE concernente i contratti negoziati fuori dai locali commerciali,
è poi proseguita con la Direttiva 97/7/CE sui contratti a distanza, con la Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e
con la Direttiva 2002/65/CE concernente la vendita a distanza di servizi finanziari.
Attualmente queste norme sono presenti nel diritto italiano all'interno del Codice
Data la complessità della materia l'analisi viene suddivisa in tre parti. Ora viene affrontato il tema delle
vendite fuori dai locali commerciali, nella seconda si parlerà delle vendite a distanza e del commercio
elettronico e la terza tratterà della vendita dei servizi finanziari.
Queste sono alcune delle Direttive che possono avere correlazione con la normativa sulle vendite atipiche;
il collegamento può avvenire in entrambi e sensi, vale a dire, qualunque contratto di vendita, da una
pentola ad un appartamento in multiproprietà, può avvenire con il mezzo elettronico o tramite catalogo e
quindi ricade in queste norme, al contrario, qualunque tipo di vendita "atipica", può essere viziata
da clausole abusive, o pubblicità ingannevole o problemi di conformità tra ciò che si è acquistato e
ciò che si voleva effettivamente acquistare, per cui al contratto di vendita atipica si possono applicare le altre norme di salvaguardia per i consumatori
84/450/CEE del 10 settembre 1984 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa
85/374/CEE del 25 luglio 1985 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi
87/102/CEE del 22 dicembre 1985 in materia di credito al consumo
90/314/CEE del 13 giugno 1990 relativa ai viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"
92/59/CEE del 29 giugno 1992 relativa alla sicurezza generale dei prodotti
93/13/CEE del 5 aprile 1993 Concernente le clausole abusive stipulate con i consumatori
93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari 94/47/CE del 26 ottobre 1994 sulla multiproprietà
98/27/CE del 19 maggio 1998 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori 98/6/CE del 16 febbraio 1998 relativa alle indicazioni dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori
99/44/CE del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e della garanzia dei beni di consumo
Nel 1985, quando fu emanata la Direttiva sulle vendite "fuori dai locali commerciali", il Diritto dei
Consumatori in Italia era sconosciuto, la maggior parte delle associazioni che oggi conosciamo non esisteva
ancora, e le corporazioni dei commercianti e produttori imponevano una ferrea disciplina al nostro Parlamento,
per cui l'acquirente di un bene (consumatore era una parola proibita) doveva comprare e tacere. Nel 1992 la
situazione era in via di miglioramento, e gli obblighi derivanti dalla appartenenza alla CEE dovevano essere rispettati.
Nella definizione "fuori dei locali commerciali" sono state comprese alcune tipologie di vendita tra loro molto diverse,
che nell'Italia di vent'anni fa erano poco conosciute, mentre nelle nazioni più settentrionali venivano già utilizzate da tempo.
Sette anni più tardi, quando questa normativa entrò a fare parte del diritto italiano il problema di queste vendite era già di attualità, e lo è ancora oggi.
Peculiarità delle leggi sulle vendite atipiche/1
Normativa: D.Lgs. 15/02/92 n. 50, attuazione della Dir. 85/577/CEE in materia di "Vendite fuori dai locali commerciali"
ora articolo 45 e seguenti del Codice del Consumo
Limite Soggettivo:
La normativa è applicabile ai contratti conclusi tra un operatore commerciale ed un consumatore.
Ambito di applicazione:
Contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, stipulati:
a) durante la visita dell'operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore, ovvero sul posto
di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza, o in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale;
e) la normativa si applica anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in
condizioni analoghe a quelle sopra specificate, per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione dell'operatore commerciale;
Esclusioni:
Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti
concernenti beni immobili, con l'eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro
incorporazione in beni immobili, nonché i contratti relativi alla riparazione di beni immobili (Es. la normativa
si applica all'acquisto di materiale da costruzione compiuto dal Consumatore per fare piccole riparazioni in casa sua);
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
c) i contratti di assicurazione ed i contratti relativi ai valori mobiliari per i quali è stata emanata la normativa sulla vendita dei servizi finanziari a distanza;
d) i contratti per i quali il corrispettivo globale non supera l'importo di lire cinquantamila (€ 25,80),
comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d'ordine o
nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale (ma la normativa viene comunque applicata se il cumulo di più
contratti di piccolo importo supera globalmente il livello di € 25,80);
Obbligo di informazioni al consumatore:
In tutti i casi previsti il consumatore gode del diritto di ripensamento, cioè può sciogliere unilateralmente il contratto (recedere) entro un certo numero di giorni senza dover fornire al venditore nessuna giustificazione.
L'operatore commerciale ha l'obbligo di informare con chiarezza il consumatore di questo suo diritto.
l'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:
a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso dal venditore.
Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque contenere gli elementi suindicati.
Per i contratti che prevedono che sia sottoposta al consumatore una nota d'ordine da sottoscrivere, comunque essa sia denominata, l'informazione deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento.
Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione deve essere consegnata al consumatore.
Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, ma venga presentata dal consumatore una proposta di acquisto,
l'informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto, ovvero all'atto della
formulazione della proposta, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui sopra, l'indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento l'operatore commerciale può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
Nei casi di vendita tramite catalogo l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo stesso o in altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto contenute nel documento.
Nella nota d'ordine, in luogo della indicazione completa di tutti gli elementi suddetti, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine, e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.
Modalità del diritto di recesso:
Il consumatore che intenda esercitare il diritto di recesso deve inviare all'operatore commerciale o ad
altro soggetto indicato dall'operatore commerciale, una comunicazione in tal senso nel termine di 7 giorni che decorrono:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informativa sul diritto di recesso, ovvero,
nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa,
per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, ovvero, per i contratti riguardanti la fornitura di
beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dall'operatore commerciale il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia
stato effettuato senza la presenza dell'operatore commerciale ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di fornire al consumatore l'informazione sul diritto di
recesso, oppure abbia fornito una informazione incompleta o errata che non abbia consentito il corretto
esercizio di tale diritto, il termine e' di sessanta giorni dalla data di stipulazione del contratto per i
contratti riguardanti la prestazione di servizi, ovvero dalla data di ricevimento della merce nel caso di contratti riguardanti la fornitura di beni.
La comunicazione di recesso, sottoscritta dal medesimo soggetto che ha stipulato il contratto o che ha formulato la proposta contrattuale, deve essere
inviata mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento, che si intende spedita in tempo utile se consegnata
all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dalla legge (giorni sette o sessanta) o dal contratto se sono previsti termini più favorevoli al consumatore.
La comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex o fax, purché spediti entro i termini indicati, a condizione che sia
confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con le medesime modalità, entro le 48 ore successive.
Qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità della merce da restituire e' condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso.
Nell'ipotesi di omessa o incompleta informazione sul diritto di recesso e' comunque sufficiente che la merce sia restituita in normale stato di conservazione, in quanto sia stata custodita ed eventualmente adoperata con l'uso della normale diligenza.
Ovviamente per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.
Effetti derivanti dall'esercizio del diritto di recesso:
Con la ricezione da parte dell'operatore commerciale della comunicazione di recesso le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni di servizi siano state nel frattempo eseguite.
Qualora sia già avvenuta la consegna della merce, il consumatore e' tenuto a restituire all'operatore commerciale o al soggetto da questi designato la merce ricevuta, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento ovvero entro il maggior termine convenuto dalle parti.
Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere. Le spese di restituzione sono a carico del consumatore.
L'operatore commerciale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, ovvero dal ricevimento della merce restituita, deve rimborsare al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra.
Dal rimborso sono escluse soltanto le eventuali spese accessorie, a condizione che tale esclusione sia stata espressamente prevista nella nota d'ordine o nell'informativa rilasciata al consumatore, o nel catalogo o altro documento illustrativo.
Le somme si intendono correttamente rimborsate quando vengano effettivamente restituite entro i trenta giorni previsti. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari questi devono essere restituiti; in caso di vendita con finanziamento rateale il recesso scioglie nello stesso modo anche il contratto di finanziamento.
Foro competente:
La competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
Altre particolarità:
L'operatore commerciale non potrà accettare in pagamento effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a 15 giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentarli allo sconto prima di tale termine.
E' nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
Il diritto di recesso e' irrinunciabile.
E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del decreto.
Interazione con altre normative:
I contratti stipulati tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, inizialmente regolamentati da questo decreto sono ora soggetti al D.Lgs. 22/05/99 n. 185, che regola i contratti a distanza, perché più favorevole al consumatore.
Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal D.Lgs 50/92 i contratti a distanza sono soggetti alle altre norme sui contratti e sui contratti dei consumatori in particolare; tra le quali gli artt. 1469 bis e seguenti C.C. (clausole abusive), artt. 1519 bis e seguenti C.C. (garanzia sui beni di consumo), Regolamento CE 44/2001 del Consiglio sulla competenza giurisdizionale.
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